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Sez. 5, Sentenza n. 30328 del 22/06/2004 Cc. (dep. 12/07/2004) Rv. 229127 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Sequestro probatorio - Somme di danaro - Qualificabilità come "corpo di reato" - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229127-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di sequestro probatorio, una somma di denaro può essere considerata corpo del reato, ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito - come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario - essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato, con la conseguenza che, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione sulla effettiva sussistenza delle asserite finalità probatorie, il provvedimento di sequestro di un conto fiduciario sul quale, secondo l'accusa, erano stati fatti affluire proventi di reati di bancarotta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)