Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 71 del 1984
Massime (2)
Massima n. 14747
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
- Giudizi relativi a leggi regionali siciliane
- Asserita competenza dell'alta corte per la regione siciliana
- Esclusione.
Leggi la massima
Come già statuito con decisione da cui non sussistono ragioni per discostarsi a norma dall'art. 134 Cost., la Corte costituzionale è l'unico giudice della legittimità costituzionale delle leggi sia statali che regionali essendo stato abrogato dalla Costituzione l'art. 25 dello Statuto siciliano. - S. n. 38/1957.
Massima n. 14748
- Regione sicilia
- Opere pubbliche
- Competenza del sindaco ad emanare provvedimenti di occupazione di urgenza, di espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità
- Questione analoga ad altra già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., dell'art. 2 l.r.si. 10 agosto 1978, n. 35, nella parte in cui attribuisce al sindaco, in materia di opere pubbliche dei Comuni, dei loro consorzi e comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, in quanto questione analoga, in riferimento all'art. 97 Cost., relativa all'art. 13 l. Reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41 che contiene una disposizione simile, è stata già dichiarata non fondata, né il giudice remittente ha prospettato nuovi argomenti che possono indurre ad una decisione diversa. Peraltro, una volta affermata, con la precedente decisione, la conformità della norma impugnata ai principi dell'art. 97 Cost., conseguentemente si deve escludere anche la violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento" nell'espropriazione. - S. n. 319/1983.
Norme impugnate
- art. 2 legge regionale Sicilia 10 agosto 1978, n. 35
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure) promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Toma Diego ed altri c/il Comune di Milena, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza 30 luglio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost., prospettando altresì che debba ritenersi ancora in vita - e che sia competente a decidere la questione - l'Alta Corte per la Regione siciliana.
punto 2
Ritenuto che con sentenza n. 38 del 1957 è stato già statuito che a norma dell'art. 134 Cost. questa Corte è l'unico giudice della legittimità costituzionale delle leggi, sia statali che regionali, essendo stato abrogato dalla Costituzione l'art. 25 dello Statuto siciliano.
punto 3
Considerato che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione.
punto 4
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35, che il giudice a quo deduce la violazione degli artt. 42 e 97 Cost. sotto il profilo che la norma impugnata - attribuendo al sindaco, in materia di opere pubbliche di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - detterebbe una disciplina contraria al principio d'imparzialità della P.A., per essere il sindaco organo dell'ente interessato a detti provvedimenti così svuotandosi la proprietà privata da ogni garanzia.
punto 5
Considerato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una disposizione simile a quella dettata dalla norma impugnata - è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in riferimento all'art. 97 Cost.
punto 6
Considerato che non sono prospettati argomenti che possano indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame e che la sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la dedotta violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento" nell'espropriazione.
punto 7
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), sollevata con ordinanza 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze