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Sez. 3, Sentenza n. 3016 del 13/05/1982 (Rv. 420944 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - DISCIPLINA APPLICABILE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420944-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - DISCIPLINA APPLICABILE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI DEL RECESSO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - il quale prevede il recesso del locatore dalla locazione d'immobile adibito ad uso non abitativo - richiama l'art. 29 della stessa legge solo al fine di individuare i motivi del recesso; mentre, per quanto riguarda il preavviso, il richiamo è operato all'art. 59, il quale non commina alcuna sanzione di nullità per la mancata specificazione dei motivi del recesso nel preavviso medesimo.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)