Sez. 3, Sentenza n. 2770 del 08/04/1988 (Rv. 458410 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PREAVVISO - MANCATA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione che, ai sensi degli artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978, eserciti il recesso per necessità, non è tenuto nella comunicazione di preavviso, da inviare al conduttore ai sensi dello art. 59 della legge stessa, ad esporre le ragioni del recesso - come è invece prescritto dall'art. 29 nella diversa ipotesi del diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza - essendo sufficiente una generica enunciazione, salvo l'Onere della precisazione degli elementi addotti a sostegno della domanda con l'atto introduttivo del procedimento di rilascio. (Conf 3026/86, mass n 446036; (Conf 3494/83, mass n 428386; (Conf 3016/82, mass n 420944).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)