Sez. 1, Sentenza n. 10641 del 04/06/2004 (Rv. 573381 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Anticipazione - Art. 3 legge n. 741 del 1981 - Disciplina - Portata - "Dies a quo" - Individuazione - Criterio.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, la norma contenuta nell'art. 3, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 41 del 1986 (applicabile <ratione temporis>) - secondo cui, per i lavori da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo la sua entrata in vigore, "l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro previsto dall'art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è accreditata all'impresa indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta" - considera come <dies a quo> per il detto accreditamento, quando (come nella specie) vi sia stata una fase di negoziazione diretta tra l'Amministrazione e il privato, la data nella quale l'Ente pubblico abbia accettato l'offerta dell'appaltatore e abbia consentito la formazione del contratto. Infatti, la formulazione letterale della disposizione esige una sua interpretazione logico - sistematica, considerato che è stata formulata dal legislatore con riferimento ai normali modelli di gara (asta pubblica e licitazione privata) nei quali l'Amministrazione predefinisce compiutamente lo schema negoziale, indicando i termini e le modalità da seguire per la presentazione delle offerte.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)