Sez. 2, Sentenza n. 42408 del 21/09/2012 Cc. (dep. 30/10/2012) Rv. 254037 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Vizi di motivazione - Riferimento ad elementi o argomentazioni difensive in fatto - Mancata dimostrazione della loro previa rappresentazione al Tribunale del riesame - Censura dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)