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Sez. 4, Sentenza n. 44146 del 03/10/2014 Cc. (dep. 23/10/2014) Rv. 260952 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Violazione di legge riguardante l'ordinanza applicativa di misura cautelare - Censura dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260952-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In tema di misure cautelari, è preclusa la possibilità di prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame è preclusa ove essi non siano rilevabili d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui era stato eccepito per la prima volta che l'imputato non aveva ricevuto dai verbalizzanti alcun invito ad esibire i documenti per determinare l'ammontare di ricavi non dichiarati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)