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Sez. 5, Sentenza n. 24693 del 28/02/2014 Cc. (dep. 11/06/2014) Rv. 259217 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Violazione di legge riguardante l'ordinanza applicativa della misura cautelare - Censura dedotta per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259217-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

E inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del tribunale del riesame con il quale si deducono per la prima volta violazioni di legge inerenti l'ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. (Fattispecie in cui era stata per la prima volta eccepita in sede di legittimità la nullità dell'ordinanza impositiva della misura cautelare, per essere stata emessa a seguito di declaratoria di inefficacia di precedente ordinanza, senza la preventiva liberazione del ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)