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Sez. L, Sentenza n. 10557 del 10/08/2000 (Rv. 539401 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto - Maggiorazione del periodo lavorativo a fini pensionistici ex art. 13 comma ottavo legge n. 257 del 1992 - Applicabilità ai soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o di anzianità - Esclusione - Violazione di principi costituzionali - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539401-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

La maggiorazione del periodo lavorativo a fini pensionistici, prevista per i lavoratori dell'amianto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni, è diretta ad agevolare specificamente l'esodo dei soggetti che sarebbero esclusi dal "prepensionamento" previsto dal secondo comma dello stesso art. 13. Pertanto, il beneficio non è applicabile ai soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o di anzianità, nei cui confronti non sussiste un'esigenza di specifica protezione che risulti da una apposita previsione legale; né tale esclusione comporta alcun contrasto con gli art. 3, 32 e 38 Costituzione.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)