Sez. L, Sentenza n. 13195 del 25/10/2001 (Rv. 549841 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici - Applicabilità ai soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o anzianità ovvero titolari di pensione di inabilità ex legge n. 222 del 1984 - Esclusione - Fondamento - Titolari di pensione o assegno di invalidità - Spettanza della maggiorazione - Decesso di tali titolari successivo all'introduzione del beneficio - Superstiti - Possibilità di fruire del beneficio - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
La maggiorazione secondo il coefficiente 1, 5 dei periodi lavorativi, prevista dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 D.L. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, in favore dei "lavoratori" del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità (e cioè di prestazioni di invalidità che non precludono lo svolgimento di attività lavorativa), come pure ai superstiti dei titolari di detta pensione di invalidità, sempre che, in questo caso, il decesso di tali titolari sia successivo alla introduzione del beneficio. Nè l'esclusione degli indicati pensionati di anzianità o di vecchiaia o di inabilità contrasta con le finalità generali del legislatore, evidenziate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000, atteso che nella citata disposizione mancano indicazioni su modi, tempi e regole per un ricalcolo di pensioni già liquidate e considerato, altresì, che: a) l'eventuale estensione anche ai già pensionati di un beneficio inesistente all'epoca della liquidazione sarebbe stata prevista espressamente, al fine di derogare al principio della normale irretroattività della legge, di cui è esplicazione la regola per cui la pensione si liquida sulla base delle disposizioni vigenti all'atto del conseguimento del diritto; b) l'esclusione suddetta non viola i principi di cui agli art. 3 e 38 Costituzione, dato che il beneficio in esame, in quanto pur sempre finalizzato al miglioramento della posizione pensionistica, può ben essere limitato a coloro che hanno maggiore necessità di incrementare l'anzianità assicurativa e contributiva, escludendo coloro che avevano già in passato maturato i requisiti richiesti; c) la medesima esclusione trova un esplicito riscontro nella disposizione di cui all'art. 80, comma venticinquesimo, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), che prevede, in caso di rinuncia all'azione proposta da lavoratori che avevano definitivamente cessato l'attività lavorativa prima dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, l'estinzione del relativo giudizio e la compensazione delle spese processuali, nonché l'irripetibilità dei relativi importi già "indebitamente" corrisposti dall'Inps ai "titolari di pensione interessati".
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 25 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)