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Sez. L, Sentenza n. 1976 del 12/02/2001 (Rv. 543792 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Lavoratori del settore dell'amianto esposti al rischio di malattia per oltre dieci anni - Maggiorazione del periodo lavorativo ai fini pensionistici - Applicabilità ai soggetti già fruenti di pensione di vecchiaia o anzianità - Esclusione - Titolari di pensione o assegno di invalidità - Spettanza della maggiorazione - Decesso di tali titolari successivo all'introduzione del beneficio - Superstiti - Possibilità di fruire di detta pensione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543792-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

La maggiorazione secondo il coefficiente 1, 5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13 legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo di cui all'art. 1 D.L. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità, come pure ai superstiti dei titolari di detta pensione, sempre che, in questo caso, il decesso di tali titolari sia successivo alla introduzione del beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)