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Sez. L, Sentenza n. 6092 del 01/06/1993 (Rv. 482602 - 01)

Lavoro - lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Opzione per la prosecuzione del rapporto ex legge n. 54 del 1982 - Conseguimento o richiesta di liquidazione di una pensione - Efficacia ostativa - Condizione.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482602-01

Lavoro - lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere

In relazione alla disciplina di cui all'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981 (convertito con modificazione con legge n. 54 del 1982) - applicabile anche agli autoferrotranvieri, a seguito della sentenza n. 226 del 1990 della Corte Costituzionale - il conseguimento o la richiesta di liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S. o di trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi dall'assicurazione obbligatoria costituiscono eventi preclusivi dell'opzione per la prosecuzione del rapporto, rilevanti solo in quanto sussistenti al momento dell'esercizio della opzione stessa, e privi di efficacia ostativa quando si verifichino successivamente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)