Sez. 1, Sentenza n. 12136 del 28/09/2001 (Rv. 549455 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Adeguamento automatico dell'assegno di mantenimento - Disciplina "ex" art. 6, undicesimo comma, legge n. 898 del 1970 (come sostituito dalla legge n. 74 del 1987) - Applicabilità in via analogica al contributo di mantenimento per i figli previsto dall'art. 155 cod. civ. - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE
L'art. 6, undicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) - il quale prevede che il giudice dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli, determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria - è applicabile, in via analogica, anche all'assegno previsto dall'art. 155 cod. civ. in favore dei figli di coniugi separati. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del merito, la quale aveva negato l'adeguamento automatico agli indici monetari del contributo fissato a favore dei figli in sede di separazione muovendo dall'erroneo rilievo che la possibilità di un aumento avrebbe potuto essere riesaminata soltanto in sede di modificazione delle condizioni di separazione ove le esigenze dei figli fossero divenute pressanti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 11, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)