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Sez. 1, Sentenza n. 5407 del 21/10/1996 Cc. (dep. 27/11/1996) Rv. 206066 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Dichiarazione di inammissibilità - Osservanza delle forme del procedimento camerale, di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206066-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE

Il provvedimento che dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., va emesso "de plano" e non con l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., richiamate soltanto nel comma terzo del citato art. 41, con riferimento alla decisione sul merito della ricusazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)