diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4345 del 25/06/1996 Cc. (dep. 06/08/1996) Rv. 205494 - 01

Giudice - Ricusazione - In genere | Decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza - Avvisi alle parti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205494-01

Giudice - Ricusazione - In genere

In tema di ricusazione, gli avvisi alle parti sono dovuti nell'ipotesi di decisione ex art. 41, comma terzo, cod. proc. pen., per la quale la legge espressamente prevede che si proceda con le forme di cui all'art. 127, stesso codice, ma non allorquando la pronuncia su detta istanza sia di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi del primo comma del citato art. 41. E invero, poiché in tale ipotesi la legge impone che la decisione avvenga "senza ritardo" e non prevede che siano osservate le forme di cui all'art. 127, ne discende che il giudice deve pronunciare l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza preventivamente avvisare le parti della fissazione della camera di consiglio o raccogliere le conclusioni del P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)