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Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/07/2002 (Rv. 556349 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Applicazione delle norme relative al rapporto cambiario - Esclusione - Preventiva offerta di restituzione del titolo - Onere del creditore procedente - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556349-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

Il titolo cambiario in regola con il bollo è di per se stesso titolo esecutivo con efficacia privilegiata come prova scritta che autorizza il giudice, se richiesto, a concedere immediatamente l'esecuzione del provvedimento monitorio; se, invece, il creditore procedente intende esperire l'azione causale, questa si svolge come un ordinario giudizio di cognizione per il quale si osservano le regole del codice di rito ed il cui accertamento deve investire l'intero rapporto. Inoltre, il creditore che esperisca l'azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell'art. 66 legge n. 1669 del 1933, per scongiurare il rischio del doppio pagamento o di provare che tale rischio non sussiste perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilità del titolo.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)