Sez. 3, Sentenza n. 24452 del 18/11/2005 (Rv. 584924 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI | Costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto in favore del coerede coltivatore - Art. 49 legge n. 203 del 1982 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI
In tema di contratti agrari, la costituzione "ex lege", presupposta dall'art. 4, primo comma, della legge n. 97 del 1994, di un rapporto di affitto tra coeredi ai sensi dell'art. 49, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ove ricorrano le condizioni previste da quest'ultima norma, è possibile solo con riferimento alle successioni apertesi per morte del proprietario di fondi rustici, condotti o coltivati direttamente da lui e da alcuni suoi familiari, successivamente all'entrata in vigore della medesima legge n. 203 del 1982, non potendo questa trovare applicazione retroattiva neppure alla stregua del disposto del successivo art. 53, in quanto il richiamo a "tutti i rapporti comunque in corso" in esso contenuto si riferisce esclusivamente ai rapporti agrari e non anche a quelli di natura diversa come i rapporti successori.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53, Legge 31/01/1994 num. 97 art. 4, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)