Sez. 2, Sentenza n. 8504 del 27/08/1998 (Rv. 518408 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI | Fondo rustico coltivato direttamente dal proprietario e da alcuni familiari - Morte del proprietario in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 203/82 - Disposizione di cui all'art. 49 s.l. - Applicabilità - Esclusione - Esistenza di un'impresa familiare fra il "de cuius" ed un coerede dedito con lui alla coltivazione del fondo - Irrilevanza - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTI DEGLI EREDI
In tema di contratti agrari, la morte del proprietario di un fondo rustico (coltivato direttamente da lui e da alcuni suoi familiari) verificatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 non legittima il coerede, che, al momento dell'apertura della successione, si trovi ad esercitare sul fondo un'attività agricola, a chiedere la costituzione coattiva di un rapporto di affitto fra sè medesimo e gli altri coeredi, ex art. 49 della legge citata. L'art. 53 primo comma della legge 203/82, difatti, nel prevedere l'applicabilità, anche retroattiva, dell'intera normativa a "tutti i rapporti comunque in corso", aveva esclusivo riferimento ai rapporti agrari, e non a quelli di natura diversa, e nessuna norma, prima della promulgazione della legge "de qua", configurava, con riferimento alla coltivazione diretta del fondo rustico, un contratto di affitto o altro rapporto agrario tra gli eredi.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 262 art. 230 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)