Sez. 6, Sentenza n. 1265 del 03/04/1995 Cc. (dep. 24/08/1995) Rv. 202309 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Immobile ritenuto nella disponibilità del proposto - Confisca - Mancata citazione del soggetto formalmente intestatario - Nullità - Esclusione - Ragione - Fattispecie: intestatari avvisati informalmente.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose
Nel procedimento di prevenzione nel quale sia stata disposta la confisca di immobile ritenuto nella disponibilità della persona proposta, non sussiste alcuna nullità in relazione alla mancata citazione del soggetto formalmente intestatario del bene. Il terzo, infatti, potrà proporre incidente di esecuzione nei confronti del provvedimento applicativo della misura patrimoniale; d'altro canto il dettato dell'art. 2 ter, comma quinto, legge 31 maggio 1965 n. 575, che dispone che i terzi siano chiamati ad intervenire, và interpretato nel quadro di quella che è la natura e l'oggetto del procedimento di prevenzione, che non mira ad accertare la proprietà del bene, ma la sua disponibilità da parte del proposto e che perviene ad un provvedimento che non realizza un trasferimento dei beni a titolo derivativo dal precedente titolare, ma riveste carattere ablativo di tipo sanzionatorio. (Fattispecie nella quale i terzi erano stati informalmente avvisati della procedura di prevenzione ed erano comunque intervenuti con dichiarazioni verbali e scritte al P.M., con le quali non avevano contestato la disponibilità del bene, oggetto della misura in capo al proposto).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)