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Sez. 1, Sentenza n. 5525 del 02/10/1997 Cc. (dep. 16/12/1997) Rv. 209130 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Parti necessarie - P.M. e il proposto - Citazione del terzo interessato - Necessità - Esclusione - Omissione - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209130-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il procedimento di prevenzione ha, istituzionalmente, i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa "chiamata" del terzo al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto non si pone sullo stesso piano del mancato intervento del soggetto cui può essere imposta la misura. Ne consegue che la sua mancata citazione non comporta la nullità del procedimento, ma una irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura di prevenzione, ferma restando la facoltà dell'"extraneus" di esplicare le sue difese (postume) con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)