Sez. 5 - , Sentenza n. 20802 del 07/03/2019 Ud. (dep. 14/05/2019) Rv. 276630 - 02
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Art. 438, comma 4, cod. proc. pen. - Indagini difensive - Nozione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di rito abbreviato, il termine "indagini difensive" di cui all'art. 438, comma 4, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle attività di cui agli artt. 391-bis e ss. cod. proc. pen., poiché solo il deposito dei "risultati" dell'attività di indagine difensiva può giustificare l'assegnazione al pubblico ministero di un termine per svolgere ulteriori attività investigative al fine di contrastare i suddetti risultati onde riportare le parti su un piano di parità. (Fattispecie relativa al deposito di una relazione di consulenza tecnica di parte ex art. 233 cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza di rigetto della richiesta del pubblico ministero, avendo tale consulenza natura di "memoria di contenuto tecnico" e non integrando l'esito di un'attività di indagine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 391 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)