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Sez. L, Sentenza n. 303 del 25/01/1975 (Rv. 373529 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373529-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA AD IMPIEGATIZIA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*

Sono legittime, non contrastando con i principi fondamentali dell'art 2120 cod civ, le clausole dei contratti collettivi che, nel caso di mutamento di qualifica o di passaggio di categoria del lavoratore, prevedono la liquidazione dell'indennita di anzianita a scaglioni, salvo il limite minimo eventualmente stabilito per certe categorie da determinate Disposizioni e sempre che per i periodi di appartenenza alle varie categorie siano adottate, come coefficienti di calcolo, frazioni dell'ultima retribuzione non inferiori a quelle prescritte dalla disciplina propria di ciascuna delle categorie stesse. Pertanto, al lavoratore che abbia rivestito la qualifica di operaio e poi quella di impiegato, non deve necessariamente essere liquidata detta indennita con riferimento alle norme sull'impiego privato per l'intero periodo del rapporto, ma puo farsi luogo alla liquidazione a scaglioni per il periodo in cui egli ha rivestito la qualifica inferiore. (Conf 1216/73, mass n 363771; 226/73, mass n 362061; (contra 1855/73, mass n 364876; 1715/73, mass n 364647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)