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Sez. L, Sentenza n. 2895 del 29/03/1996 (Rv. 496677 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione delle imprese ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 797 del 1955 (t.u. assegni familiari) - Portata generale ai fini previdenziali ed assistenziali a convalida della prassi seguita dall'I.N.P.S. - Configurabilità ex art. 49 legge n. 88 del 1989 (inteso quale norma di interpretazione autentica) - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496677-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, la disposizione transitoria di cui all'art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88 - che attribuisce efficacia ultrattiva agli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. del 30 maggio 1955 n. 797 - ha un implicito significato di interpretazione autentica della precedente normativa, nel senso di un riconoscimento - a convalida della prassi seguita dall'I.N.P.S. per le assicurazioni da esso gestite - di una portata generale ai fini previdenziali ed assistenziali delle classificazioni derivanti dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (t.u. sugli assegni familiari), così come modificati dalla legge 17 ottobre 1961 n. 1157 (portata che aveva già trovato un riconoscimento da parte dell'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44, contemplante una incidenza della classificazione ai fini degli assegni familiari ai fini del trattamento previdenziale applicabile ai dirigenti, e dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978 n. 502). Solo tale interpretazione infatti - tenuto presente che le classificazioni menzionate dalla citata norma transitoria sono concretamente identificabili solo in quelle di cui alle disposizioni sugli assegni familiari - assicura il conseguimento della "ratio" di detta disposizione transitoria di evitare l'immediata applicazione di una nuova classificazione a un numero elevato di imprese, con incidenza sulla posizione assicurativa di moltissimi lavoratori anche anziani. (Nella specie, la S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, con cui si era ritenuto che l'inquadramento di un'impresa nel settore del commercio, disposto con decreto ministeriale di aggregazione emanato ai sensi dell'art. 34 t.u. assegni familiari, non avesse efficacia per le altre assicurazioni gestite dall'I.N.P.S., ed era stata quindi accolta, salvo che per gli assegni familiari, la domanda dell'Istituto di pagamento dei maggiori contributi relativi al carattere industriale dell'impresa).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 17/10/1961 num. 1157, Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)