Sez. 1, Sentenza n. 11348 del 16/03/2006 Cc. (dep. 30/03/2006) Rv. 233469 - 01
RECIDIVA - IN GENERE | "Status "desumibile dal certificato penale - Esclusione - Accertamento giudiziale - Conseguenze in materia di prescrizione della pena.
RECIDIVA - IN GENERE
La recidiva, per produrre effetti penali ai fini della prescrizione della pena, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione, dopo una sua regolare contestazione, ma una volta che ciò è avvenuto diventa uno "status" ed opera come preclusione per tutte le condanne riportate dal recidivo siano esse antecedenti o successive a quella in cui è stata ritenuta la recidiva. (In motivazione si è chiarito che la lettera della norma impone la preclusione all'ottenimento della prescrizione della pena per il recidivo in genere e non limitatamente al caso in cui la recidiva sia stata ritenuta nella condanna in relazione alla quale si chiede la prescrizione della pena).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)