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Sez. L, Sentenza n. 2145 del 05/03/1994 (Rv. 485589 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Rivalutazione e interessi ex art. 429 cod. proc. civ. - Attribuzione ex officio anche in appello - Ammissibilità - Limiti - Esclusione del formarsi del giudicato pur in difetto di specifico gravame - Condizione.
Stato
decisa il 1994-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485589-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Interessi e rivalutazione monetaria costituiscono, ai sensi dell'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., parte essenziale del credito di lavoro, con la conseguenza che possono essere attribuiti "ex officio" nel giudizio intrapreso per la realizzazione del credito stesso, anche in sede di appello, sempre che non siasi sul punto formato un giudicato negativo, che, peraltro è da escludere, pur in difetto di specifico gravame, qualora il giudice di primo grado abbia omesso di provvedere sulla espressa domanda della detta parte di credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)