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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 giugno 1978, causa 154/77

Decisione
decisa il 1978-06-29
ECLI
ECLI:EU:C:1978:145

Epigrafe

Nel procedimento 154/77, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de première instance (Sezione penale) di Neufchâteau, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di P. DECHMANN, residente in Noirefontaine (Belgio), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121 (GU 1967, n. 117), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, al fine, fra l'altro, di precisarne la portata rispetto ai provvedimenti nazionali in materia di prezzi, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, il procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

punto 1
In forza dell'art. 2, nn. 1 e 2, della legge belga relativa alla disciplina economica ed ai prezzi, quale risulta dalla legge 30 luglio 1971(Moniteur belge del 31 agosto 1971) che emenda il decreto legge 22 gennaio 1945, il ministro competente in materia economica può fissare prezzi massimi per i prodotti, le materie, le derrate, le merci o gli animali, nonché l'utile massimo che ogni venditore od intermediario può trarne. Il Governo belga si serviva di tale potere in ispecie per quanto riguarda la vendita al minuto delle carni bovine e suine, ed istituiva quindi un regime volto in sostanza a limitare il margine di utile dei venditori al dettaglio delle carni di cui sopra. Nell'ambito della suddetta disciplina, ed a proposito delle carni suine, il Governo belga adottava il decreto ministeriale 27 marzo 1975, che, fra l'altro, dispone quanto segue: Art. 2: «I prezzi di vendita al consumo, compresa l'IVA, delle carni suine praticati dai dettaglianti di carni, non possono superare il prezzo d'acquisto medio ponderato maggiorato del margine di utile massimo di 22 franchi e dell'IVA calcolata secondo le modalità indicate dall'art. 3.» Art. 3, n. 2, 1o comma: «Il margine di utile è la media ponderata delle differenze, determinate per tipo d'acquisto tra il prezzo di vendita medio ponderato, esclusa l'IVA, da una parte, e il prezzo d'acquisto medio ponderato, esclusa l'IVA, dall'altra.» Art. 3, n. 3: «Il prezzo di vendita medio ponderato è, per ogni tipo d'acquisto, il risultato della moltiplicazione del prezzo di vendita di ciascun pezzo per la quantità riportata nei tagli che figurano: a) … b) per le carni suine: nell'Ali. IV per gli acquisti di carcasse e mezzene; nell'Ali. V per gli acquisti di quarti; nell'Ali. VI per gli acquisti di cosce; nell'Ali. VII per gli acquisti di spalle; nell'Ali. VIII per gli acquisti di pancetta.» Quanto al «prezzo d'acquisto medio ponderato», il n. 4 dell'art. 3 precisa che tale prezzo s'ottiene per ogni tipo d'acquisto : «dividendo il totale delle fatture per ogni tipo d'acquisto, esclusa l'IVA, nelle quattro settimane precedenti, per i chili corrispondenti meno il 2,5 %» Quando il venditore al dettaglio di carni aquista bestie vive, il peso della carne macellata si considera corrispondere all'80 % del peso dell'animale vivo. Il prezzo d'acquisto può esser maggiorato di FB 4 il kg di animale vivo per ottenere il prezzo d'acquisto in carne macellata. Secondo l'art. 3, n. 5, i prezzi così calcolati non possono venir maggiorati nelle quattro settimane successive alla data della loro applicazione. L'art. 5 impone inoltre ai dettaglianti l'obbligo di far menzione dei prezzi praticati per i diversi pezzi sulle tabelle esposte, nonché sui registri di controllo regolamentari che ogni venditore al dettaglio di carne bovina e suina deve tenere. L'art. 9 precisa che le infrazioni delle summenzionate disposizioni vanno perseguite e punite a norma dei capitoli II e III della predetta legge sulla disciplina economica e sui prezzi.
punto 2
Il sig. Pierre Dechmann, venditore al dettaglio di carni bovine e suine in Bouillon, è imputato avanti la Sezione penale del Tribunal de première instance di Neufchâteau di aver violato, nel periodo 25 luglio - 18 settembre 1975, la suddetta disciplina: in primo luogo per aver omesso di effettuare le annotazioni prescritte dalla legge nel registro di controllo regolamentare; in secondo luogo, per non aver rispettato il limite massimo del margine di utile, fissato dal decreto ministeriale 27 marzo 1975, superandolo di FB 6,28 il kg, nel periodo 25 luglio - 21 agosto 1975, e di FB 6,60 il kg, nel periodo 22 agosto - 18 settembre 1975. L'imputato ha eccepito l'illegittimità del suddetto decreto ministeriale, assumendo che questo è incompatibile con la disciplina comunitaria che ha istituito le organizzazioni comuni dei mercati nel settore della carne bovina (regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805) e nel settore della carne suina (regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121). Il giudice nazionale, con sentenza 17 novembre 1977, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale: «Se il decreto ministeriale 27. 3. 1975, concernente la fissazione del prezzo di vendita al consumo delle carni suine, sia in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, e più particolarmente con gli artt. 3, 4 e 5 di questo nonché con i regolamenti relativi alla fissazione del prezzo di base delle carni suine.»
punto 3
Una copia del provvedimento di rinvio è pervenuta in cancelleria il 19 dicembre 1977. Il Governo belga, con l'avv. Roger Lallemand, del foro di Bruxelles; il Governo del Regno Unito, rappresentato dal Treasury Solicitor's Office; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, hanno depositato osservazioni scritte giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, previo invito all'imputato, al Governo belga ed alla Commissione delle Comunità europee a fornire per iscritto talune precisazioni, ha deciso di passare alla fase orale.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

paragrafo 1
A — Il Governo belga richiama l'attenzione sul fatto che l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, quale risulta dal regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, fissa il prezzo di detta carne nelle fasi «della produzione o del commercio all'ingrosso». Stando alla giurisprudenza di questa Corte, in particolare alla sentenza 23 gennaio 1975, causa n. 31/74, (Racc. 1975, pag. 47), unitamente al parere della Commissione, l'esistenza d'una organizzazione comune del genere non osta all'istituzione d'una disciplina nazionale in una fase ulteriore — quella del dettaglio — purché detta disciplina non metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione dei mercati. Orbene, la disciplina nazionale criticata nella fattispecie soddisfa tali condizioni, giacché interviene in una fase successiva a quella contemplata dalla predetta organizzazione comune e non mette in pericolo l'obiettivo né il funzionamento della stessa organizzazione. Il decreto ministeriale 27 marzo 1975, che contempla una siffatta disciplina, accetta in effetti il prezzo d'acquisto del venditore al dettaglio qual è determinato dalla legge di mercato. Partendo da tale prezzo, esso si limita a fissare un margine di utile da non superare. Il prezzo da pagare al consumo, inclusa l'IVA, è direttamente dipendente dal prezzo d'acquisto del macellaio, prescindendo da qualsiasi pressione che possa esser esercitata su questo prezzo, il cui livello è vincolato alla diciplina comunitaria. Le norme di ponderazione figuranti nel decreto costituiscono un semplice metodo di calcolo che consente di stabilire forfettariamente, in base al taglio tipo risultante dalle pratiche professionali, se il margine di utile realizzato dal macellaio sia superiore a quello autorizzato (FB 22 il kg). Esse non possono quindi avere la benché minima influenza sul prezzo d'acquisto pagato dal macellaio. Ammettere, d'altra parte, che un intervento del genere nella fase del dettaglio possa ledere l'organizzazione comune del mercato all'ingrosso, significherebbe togliere agli Stati membri una prerogativa essenziale, economicamente determinante, che è stata loro espressamente riconosciuta nella summenzionata sentenza 31/74, privandoli d'un mezzo essenziale di politica antinflazionistica, preconizzato tanto dal Consiglio quanto dalla Commissione (cfr. risoluzione del Consiglio 5 dicembre 1972 relativa alle azioni da svolgere contro l'inflazione, GU 1972, n. C 133, pag. 12). Stando così le cose, la contestazione della disciplina nazionale di cui trattasi è non solo dannosa per la politica antinflazionistica degli Stati membri, ma anche incompatibile con gli obiettivi della Comunità.
paragrafo 2
B — Secondo il Governo del Regno Unito, che si richiama, d'altronde, alle osservazioni presentate nella causa 65/75 (Race. 1976, pag. 291), l'inflazione costituisce un pericolo gravissimo nell'intera Comunità, contro il quale gli Stati membri devono poter lottare con interventi unilaterali, compatibili coi loro obblighi comunitari. La tesi del sig. Dechmann il quale, richiamando un passo della sentenza di questa Corte 31/74, sostiene che la disciplina di cui è causa ha inevitabilmente ripercussioni immediate sul prezzo pagato al produttore, non tiene conto del fatto che, proprio nella summenzionata causa, la Corte ha affermato che la determinazione unilaterale da parte di uno Stato membro del prezzo massimo per prodotti soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati è incompatibile con la disciplina comunitaria, «qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento di tale organizzazione, ed in ispecie il suo regime di prezzi». La Corte ha precisato, fra l'altro, che la fissazione nazionale del prezzo massimo di vendita costituisce un ostacolo indiretto per l'organizzazione comune qualora i prezzi siano fissati ad un livello talmente basso «da mettere praticamente il produttore nell'impossibilità di vendere al prezzo d'intervento». Essa ha ancora soggiunto che «spetta al giudice nazionale decidere in ogni singola fattispecie, fra l'altro alla luce dei principi suesposti, se i prezzi massimi sui quali esso deve pronunziarsi producano o meno effetti tali da renderli incompatibili con le norme comunitarie in materia di zucchero.» Le stesse considerazioni sono tanto valide per l'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, quanto lo erano per l'interpretazione del regolamento di cui alla causa 65/75. Ciò premesso, il Governo del Regno Unito propone alla Corte di risolvere la questione sottopostale nel senso che la fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, del prezzo massimo per i prodotti di cui al regolamento n. 121/67 (in qualsiasi fase della produzione e della distribuzione) non è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, purché detta fissazione non metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune. Spetta ai giudici nazionali stabilire di volta in volta se la fissazione di prezzi massimi produca effetti del genere per l'organizzazione dei mercati di cui trattasi.
paragrafo 3
C — La Commissione delle Comunità europee precisa innanzitutto che, dato che la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sulla validità delle disposizioni di diritto nazionale o sulla loro compatibilità col diritto comunitario, è opportuno intendere la questione formulata dal giudice di rinvio come diretta ad accertare se ed in qual misura il regolamento n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ed i suoi regolamenti d'attuazione lascino sussistere per gli Stati membri il potere di disciplinare il prezzo di vendita al consumo di tale prodotto. La soluzione di tale questione va, nel caso di specie, ricercata sostanzialmente sul piano delle disposizioni comunitarie relative al regime dei prezzi, esaminando il problema della compatibilità con dette disposizioni dei provvedimenti nazionali in materia di prezzi, problema che questa Corte ha d'altronde già esaminato in diverse sentenze. L'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina non comprende sistemi d'intervento e di protezione così diretti come quelli contemplati per altri prodotti agricoli. In particolare, essa non implica un regime di garanzia dei prezzi così vasto e completo come per questi altri prodotti. Più elastiche, le disposizioni del regolamento n. 121/67 fanno maggiore affidamento sul gioco normale delle forze del mercato nell'ambito della Comunità. Quest'organizzazione ha una struttura classica, che contempla principalmente, per quanto riguarda il mercato interno, un regime d'intervento e, per quanto riguarda gli scambi coi paesi terzi, un regime di protezione e di disciplina imperniato su prelievi e restituzioni. Dopo aver esposto nei particolari tali regimi e i congegni ch'essi implicano, la Commissione passa in rassegna la giurisprudenza della Corte in materia, donde risulta, a suo avviso, che: in primo luogo, tra la fissazione dei prezzi massimi nella fase del commercio al dettaglio e la fissazione di tali prezzi nelle fasi anteriori, la differenza non è di natura, ma di grado quanto ai rischi di conflitto con le organizzazioni comuni di mercato; in secondo luogo, in un caso come nell'altro, la questione del se un regime nazionale di prezzi massimi applicato alla vendita di prodotti soggetti ad una organizzazione comune di mercato sia o meno compatibile con detta organizzazione dipende dal fatto che detto regime possa o no mettere concretamente in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione. Orbene, l'organizzazione comune dei mercati istituita dal regolamento n. 121/67, che si propone di garantire un reddito equo ai produttori-allevatori di suini e la stabilità dei prezzi nell'ambito dei mercati comunitari, si basa sul controllo permanente dei prezzi che può, caso mai, comportare misure d'intervento finanziate dalla Comunità, ove si accerti che le quotazioni scendono al di sotto del prezzo di base comunitario. Gli strumenti e le azioni contemplati a tali fini s'applicano sostanzialmente o nella fase della macellazione, o nella fase della produzione o del commercio all'ingrosso. Le ulteriori fasi della distribuzione non sono più, in generale, interessate. La fissazione dei prezzi massimi per la vendita delle carni suine al consumo può ledere gli obiettivi della stabilizzazione dei prezzi e del reddito equo da garantire ai produttori, ove il livello stabilito sia tale che i prezzi imposti devono automaticamente ripercuotersi al ribasso in maniera incisiva sui prezzi praticati nelle fasi anteriori del commercio delle carni. Quindi, un sistema rigido di prezzi massimi al consumo, fissati ad un livello atto a ridurre i prezzi praticati nella fase della macellazione, sarebbe tale da «falsare» il determinarsi del prezzo comunitario di mercato e potrebbe, al limite, condurre all'applicazione «artificiale» delle misure d'intervento. D'altra parte, un sistema di prezzi imposti alla vendita delle carni suine può ancora risultare incompatibile con l'organizzazione comune di mercato o con altre disposizioni del Trattato (in particolare con quelle relative alla libera circolazione delle merci), in considerazione degli effetti diretti o indiretti ch'esso può avere sugli scambi: vuoi all'importazione se, tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali, il prezzo fissato sia tale da impedire alle importazioni di effettuarsi, se non in perdita, vuoi all'esportazione, qualora i prezzi imposti in uno Stato membro siano ritenuti dagli operatori inadeguati al punto da indurli a cercare di esportare i loro prodotti in altri Stati membri o nei paesi terzi, anziché fornirli al mercato nazionale. Avendo accertato che spetta sostanzialmente al giudice di rinvio decidere se il regime nazionale criticato nella fattispecie produca effetti atti a renderlo incompatibile col regolamento n. 121/67, la Commissione ritiene di poter fornire al suddetto giudice i seguenti elementi di giudizio: In primo luogo, il regime di prezzi istituito dal decreto ministeriale 27 marzo 1975 riguarda solo la fase della vendita delle carni suine da parte del dettagliante ai consumatori. Gli ostacoli che un siffatto regime di prezzi potrebbe eventualmente rappresentare per gli obiettivi o per il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato possono essere, tutt'al più, solo indiretti. In secondo luogo, il suddetto regime è caratterizzato dalla sua elasticità. Esso non blocca il prezzo al minuto ad un livello determinato, valido in maniera uniforme e permanente, ma si limita ad imporre ai dettaglianti un margine di utile massimo. Il limite che i venditori al dettaglio non devono superare varia per ciascuno di essi e nel tempo. Esso comporta, infatti, per ciascun dettagliante due elementi, di cui l'uno fisso, consistente nel margine di utile massimo di FB 22 il kg, e l'altro, variabile, rappresentato dalla media ponderata dei prezzi d'acquisto pagati dall'interessato, per il rifornimento di carne suina, al produttore o al grossista. Nel calcolo di questa media, i prezzi di acquisto nella fase della produzione o del commercio all'ingrosso vengono considerati da detto regime come un dato, quale risulta dal giuoco delle forze del mercato in tale fase. Sotto questo aspetto, non risulta quindi che il regime nazionale di cui trattasi incida sulla libertà di formazione dei prezzi del suino macellato sui mercati comunitari e che la sua applicazione possa esercitare una qualsiasi influenza sugli obiettivi o sul funzionamento dell'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento n. 121/67. Anche se il metodo di calcolo adottato implica un elemento forfettario, ciò non toglie che tale elemento, restando limitato, risulti inerente al sistema per motivi di praticità. In terzo luogo, è opportuno prendere in considerazione il livello del margine di utile di cui trattasi, accertando, da un lato, se detto margine non sia talmente esiguo da scoraggiare le vendite nello Stato membro considerato, a favore delle esportazioni, e, d'altro lato, se, tenuto conto della situazione del mercato, esso non sia tale da sfavorire lo smercio dei prodotti importati nell'ambito del mercato del suddetto Stato rispetto a quello della produzione nazionale. Questi effetti, incompatibili col diritto comunitario, non sono da temersi, qualora il margine di utile resti limitato ad un livello che, tenuto conto della congiuntura economica nonché degli usi, dei vincoli e della situazione della categoria di cui trattasi, può considerarsi ragionevole. Se ciò è vero, si può ammettere che la limitazione del margine di utile non fa affatto sentire i suoi effetti se non a valle della fase commerciale considerata e che essa è sostanzialmente destinata ad impedire che i commercianti profittino della congiuntura d'inflazione per includere margini di utile eccessivi nei prezzi praticati ai clienti, e prolunghino questa congiuntura a spese del consumatore. La Commissione non dispone di dati abbastanza precisi per determinare se il margine di utile stabilito dal decreto ministeriale 27 marzo 1975 sia adeguato alla situazione della categoria di cui è causa, tenuto conto delle circostanze generali e locali nelle quali detta categoria opera. Cionondimeno, in base alle esperienze che si possono raccogliere, sembra che un margine di utile medio di FB 22 il kg, come quello della fattispecie, corrispondesse, all'epoca della controversia, a quello correntemente praticato dai venditori al minuto di carne suina in altri Stati membri, e ch'esso possa quindi dirsi ragionevole. Spetta comunque al giudice nazionale accertare, in base a tutti i dati concreti da prendere in considerazione, se questa valutazione sia corretta. Ciò premesso, la Commissione propone a questa Corte di risolvere come segue la questione formulata dal giudice a quo: «Il provvedimento adottato unilateralmente da uno Stato membro onde limitare il prezzo di vendita delle carni suine è incompatibile col regolamento (CEE) n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, qualora metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento di tale organizzazione, ed in ispecie del suo regime di prezzi. La disciplina nazionale, valida esclusivamente nella fase della vendita delle carni dal dettagliante ai consumatori e che si limiti a ridurre il margine di utile che tale dettagliante è autorizzato ad includere nei prezzi di vendita, non è incompatibile col regolamento (CEE) n. 121/67, purché si limiti ad imporre un margine di utile massimo e detto margine sia fissato ad un livello tale che gli effetti della disciplina non siano atti a ripercuotersi sulle fasi antecedenti della produzione o della distribuzione od a farsi sentire sulle correnti di scambi.»

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
Il sig. Dechmann, con l'aw. J. M. Van Hille; il Governo belga, rappresentato dall'avv. E. M. Knops; e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 maggio 1978;
paragrafo 2
nel corso di tale udienza, il sig. Dechmann ha sottolineato fra l'altro che, perché sussista incompatibilità tra una norma di diritto interno quale il decreto ministeriale belga 27 marzo 1975, che fissa prezzi massimi al minuto, ed il sistema di prezzi contemplato dall'organizzazione comune di mercato, non è necessario che vi sia effettiva incidenza di tali norme sul sistema di prezzi di cui sopra, ma basta che sussista il rischio d'una incidenza del genere;
paragrafo 3
il margine di utile, qualora sia molto esiguo, come nella fattispecie, non consentirebbe di assorbire le spese d'importazione nel Belgio della carne suina;
paragrafo 4
d'altra parte, poiché la fissazione di prezzi massimi ha ripercussioni sul livello delle importazioni e delle esportazioni, il problema della compatibilità delle norme nazionali che fissano tali prezzi col diritto comunitario va visto anche sul piano del divieto, sancito dal Trattato, di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 1o giugno 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 17 novembre 1977, pervenuta in cancelleria il 19 dicembre successivo, il Tribunal de première instance di Neufchâteau, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (GU 1967, n. 117) al fine, fra l'altro, di precisarne la portata rispetto ai provvedimenti nazionali in materia di prezzi;
punto 2
la questione è stata sollevata nel corso d'un procedimento penale a carico di un venditore al dettaglio di carni bovine e suine, imputato di non aver rispettato i prezzi di vendita al consumo delle carni suine, quali risultano dal decreto ministeriale belga 27 marzo 1975 (Moniteur belge del 29 marzo 1975), che stabilisce il prezzo di vendita al consumo delle carni bovine e suine;
punto 3
il suddetto decreto, adottato in forza della legge belga 30 luglio 1971 relativa alla disciplina economica ed ai prezzi (Moniteur belge del 31 agosto 1971), dispone all'art. 2 che i prezzi di vendita al consumo delle carni suine, praticati dai dettaglianti di carne, non possono superare il prezzo d'acquisto medio ponderato maggiorato del margine di utile massimo di 22 franchi belgi;
punto 4
a tal fine, l'art. 3 del decreto definisce, al n. 2, il margine di utile come la media ponderata delle differenze stabilite, per tipo d'acquisto, tra il prezzo di vendita medio ponderato ed il prezzo d'acquisto medio ponderato;
punto 5
il medesimo articolo precisa, al n. 4, che il prezzo d'acquisto medio ponderato si calcola dividendo il totale delle fatture per tipo d'acquisto, esclusa l'IVA, nella quattro settimane precedenti, per i chili corrispondenti, meno il 2,5 o/o;
punto 6
l'imputato nel procedimento principale ha assunto che le summenzionate disposizioni sono incompatibili coi regolamenti comunitari che hanno istituito le organizzazioni comuni di mercato nel settore della carne bovina ed in quello della carne suina, e non possono quindi applicarsi nei suoi confronti;
punto 7
il giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere a questa Corte se «il decreto ministeriale 27. 3. 1975, concernente la fissazione del prezzo di vendita al consumo delle carni suine, sia in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, e più particolarmente con gli artt. 3, 4 e 5 di questo nonché con i regolamenti relativi alla fissazione del prezzo di base delle carni suine».
punto 8
Non spetta a questa Corte pronunciarsi, nell'ambito d'un procedimento promosso in forza dell'art. 177 del Trattato, sulla compatibilità di norme di diritto interno con disposizioni di diritto comunitario;
punto 9
viceversa, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità di dette norme con la norma comunitaria di cui trattasi;
punto 10
la questione sollevata va quindi considerata come diretta ad accertare se ed in qual misura il regolamento CEE del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, lasci sussistere per gli Stati membri il potere di disciplinare, per mezzo di norme interne, i prezzi di vendita al consumo nel summenzionato settore.
punto 11
Il regolamento n. 121/67, relativo alla carne suina, adottato nell'ambito della politica agricola comune e modificato, da ultimo, all'epoca dei fatti oggetto della causa principale, dal regolamento del Consiglio 15 luglio 1974, n. 1861 (GU 1974, n. L 197, pag. 3), ha lo scopo d'istituire un'organizzazione comune di mercato ai sensi dell'art. 40 del Trattato CEE;
punto 12
detta organizzazione comune di mercato, come è stato ripetutamente sottolineato nel preambolo del regolamento, ha ad oggetto la realizzazione d'un mercato unico della carne suina nell'ambito della Comunità, mercato sottoposto ad una gestione comune;
punto 13
al fine di conseguire questa unità di mercato, il suddetto regolamento ha istituito un sistema che comporta un complesso di norme sostanziali e di poteri, ivi compresi dei provvedimenti d'organizzazione, che consente di far fronte a qualsiasi evenienza;
punto 14
un posto centrale in tale sistema spetta al regime dei prezzi contemplato dagli artt. 4-5 del regolamento il quale, in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, va applicato nella fase della macellazione, cioè nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso;
punto 15
al fine di garantire la libertà degli scambi interni, il regolamento n. 121/67 contiene inoltre un complesso di disposizioni destinate ad eliminare, secondo quanto dispone l'art. 19, tutti gli ostacoli alla libera circolazione, nonché tutte le distorsioni nel commercio intracomunitario dovute ad interventi degli Stati membri sul mercato.
punto 16
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza 23 gennaio 1975, Galli,causa 31/74; Racc. 1975, pag. 47 e sentenze 26 febbraio 1976, Tasca,causa 65/75 e SADAM, cause riunite 88-90/75; Racc. 1976, pagg. 291 e 323), che nei settori disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, specie quando tale organizzazione poggia su un regime comune dei prezzi, gli Stati membri non possono più intervenire unilateralmente con norme interne nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune;
punto 17
nelle medesime sentenze viene precisato che il regime dei prezzi instaurato da un regolamento agricolo comunitario si applica esclusivamente nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso; gli Stati membri rimangono perciò liberi — senza pregiudizio d'altre norme del Trattato — di emanare i provvedimenti che ritengono necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non mettano in pericolo gli obiettivi od il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato;
punto 18
la fissazione d'un margine di utile massimo per il dettagliante nella vendita al consumatore finale non è tale, in linea di principio, da mettere in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento d'una organizzazione del genere, visto che il margine viene sostanzialmente calcolato a partire dai prezzi d'acquisto, quali sono praticati nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso;
punto 19
ciò è più particolarmente vero nel caso in cui il margine di utile tiene adeguatamente conto delle spese di distribuzione e d'importazione cui il dettagliante è soggetto, tanto nella fase del rifornimento quanto in quella della vendita al consumo, e nel caso in cui esso viene fissato ad un livello atto a garantire al dettagliante una retribuzione equa per l'attività svolta;
punto 20
il margine di utile che non risponda a tali caratteristiche può, per contro, comportare il blocco dei prezzi massimi di vendita al minuto, atto ad inficiare il congegno dei prezzi nelle fasi antecedenti di distribuzione, quale risulta dall'organizzazione comune di mercato, o ad incidere sugli scambi intracomunitari, con un notevole calo delle importazioni;
punto 21
lo Stato membro non può basarsi, onde giustificare la fissazione di un margine del genere, sulla necessità di far fronte ad una tendenza deprecabile constatata nell'andamento dei prezzi sul mercato, quale il rialzo dei prezzi al consumo, invocando l'art. 103 del Trattato, relativo alla politica congiunturale;
punto 22
l'art. 103, infatti, che contempla la politica di congiuntura degli Stati membri, non riguarda i settori già divenuti comuni, come l'organizzazione dei mercati agricoli.
punto 23
Per questi motivi, a soluzione della questione posta dal giudice nazionale, il regolamento n. 121/67 va interpretato nel senso che non osta alla fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un margine di utile massimo per la vendita al minuto delle carni suine, margine calcolato essenzialmente in base ai prezzi d'acquisto praticati nelle fasi distributive anteriori e variabile a seconda dell'andamento di detti prezzi, purché l'entità del margine stesso sia tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 24
Le spese sostenute dal Governo del Regno del Belgio, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 25
nei confronti delle parti nel procedimento principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Tribunal de première instance di Neufchâteau con sentenza 17 novembre 1977, dichiara: Il regolamento n. 121/67 va interpretato nel senso che non osta alla fissazione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di un margine di utile massimo per la vendita al minuto delle carni suine, margine calcolato essenzialmente in base ai prezzi d'acquisto praticati nelle fasi distributive anteriori, e variabile a seconda dell'andamento di detti prezzi purché l'entità del margine stesso sia tale da non ostacolare gli scambi intracomunitari.

Firme

Kutscher Sørensen Bosco Donner Mertens de Wilmars Pescatore O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 giugno 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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