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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 marzo 1977, causa 68/76

Decisione
decisa il 1977-03-16
ECLI
ECLI:EU:C:1977:48

Epigrafe

Nella causa 68/76, COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici sigg. Sven Ziegler e Jean Amphoux, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Kirchberg, ricorrente, contro REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata dal sig. Noël Museux, in qualità di agente, e dal sig. P. Coste, in qualità di agente-coadiutore, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Sidre, Ambasciata di Francia, 2, rue Bertholet, convenuta, causa avente ad oggetto l'accertamento del fatto che la Repubblica francese, subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli altri Stati membri di patate di cui alla voce 07.01 A III b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata dal «Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles» e non rilasciando immediatamente le vidimazioni, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato CEE ed in ispecie dall'art. 34, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti all'origine della causa e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il decreto 30 gennaio 1967 del direttore generale delle dogane francesi (Journal Officiel della Repubblica francese del 31 gennaio 1967, pag. 1127), modificato da ultimo dal decreto 20 ottobre 1975 (Journal Officiel della Repubblica francese del 30 ottobre 1975, pag. 11212), prevede diversi procedimenti d'esportazione e d'importazione. Nel titolo 2, capitolo I, sezione II, figurano le modalità del procedimento d'esportazione delle merci per le quali è necessaria la presentazione «di una dichiarazione vidimata in via preliminare». Questo testo non prevede la possibilità di rifiuto della vidimazione.
paragrafo 2
Nel 1975, nell'intera Comunità si manifestava un accentuarsi della penuria di patate, il che comportava un rialzo considerevole dei prezzi.
paragrafo 3
Il 22 ottobre 1975 la Repubblica francese informava la Commissione della sua intenzione di sottoporre le esportazioni di patate ad un procedimento «di sorveglianza», indicando che le formalità sarebbero state automatiche.
paragrafo 4
Con «avis aux exportateurs de certaines catégories de pommes de terre à destination de tous pays», pubblicato nel Journal Officiel del 25 ottobre 1975, la Repubblica francese subordinava le esportazioni di patate di cui alla voce 07.01 A III b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata dal «Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles» (FORMA). La validità della dichiarazione era di due mesi.
paragrafo 5
L'avviso non fa menzione della possibilità, per il suddetto fondo, di rifiutare l'apposizione del visto sulla dichiarazione di cui si tratta.
paragrafo 6
Nei «Bollettini d'informazione» nn. 702 e 703, datati rispettivamente 8 e 15 novembre 1975, il ministero dell'agricoltura francese precisava che detto provvedimento tendeva, in primo luogo, a frenare e, in secondo luogo, a «regolarizzare» le esportazioni.
paragrafo 7
Il secondo di questi Bollettini d'informazione è redatto come segue:
paragrafo 8
«A seguito del provvedimento di recente adottato dal ministero dell'economia e delle finanze per regolarizzare l'esportazione di patate, i rappresentanti dei produttori e dei commercianti di patate sono stati ricevuti in data 4 novembre dal direttore del FORMA per mettere a punto il nuovo procedimento relativo all'esportazione. Il ministero dell'economia e delle finanze fissa settimanalmente un contingente per il rilascio delle licenze d'esportazione (validità 1 mese: la sua entità dipenderà dall'andamento del mercato). Una commissione interministeriale si riunisce ogni giovedì per ripartire questo contingente tra i vari richiedenti. Sara data la preferenza: alle esportazioni destinate ai paesi acquirenti tradizionali (Germania federale, ed in particolare la Saar, Italia, Africa francofona), agli esportatori tradizionali ed agli esportatori che abbiano sottoscritto contratti di deposito SNIPOT (Société nationale interprofessionnelle de la pomme de terre).»
paragrafo 9
Con telex 3 dicembre 1975 la Commissione comunicava alla Repubblica francese che, a suo avviso, il suddetto procedimento costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa. Con telex 19 dicembre 1975 la Repubblica francese forniva alla Commissione precisazioni sul procedimento per l'esportazione delle patate, sostenendo che si trattava semplicemente d'un procedimento per rendere note le intenzioni di vendita degli esportatori.
paragrafo 10
Con lettera 26 dicembre 1975 diretta al governo francese, la Commissione ribadiva il punto di vista espresso nel telex precedente e chiedeva alla Repubblica francese, giusta le disposizioni dell'art. 169 del trattato CEE, di presentare alla Commissione le sue osservazioni nel termine di 20 giorni.
paragrafo 11
Con lettera 12 gennaio 1976 la Commissione invitava il governo francese a presentare osservazioni nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa.
paragrafo 12
Con lettera 27 gennaio 1976 della Rappresentanza permanente francese alla Commissione veniva comunicato quanto segue:
paragrafo 13
«… l'avviso agli esportatori pubblicato il 25 ottobreu.s. non mira ad imporre restrizioni quantitative agli scambi nell'ambito della Comunità. Le statistiche d'esportazione … mostrano anzi che le vendite della Francia in questo settore nel 1975 hanno registrato un aumento rispetto agli anni precedenti. Il procedimento adottato in Francia, come in altri Stati membri, può anche, in attesa dell'entrata in vigore di disposizioni comunitarie adeguate, contribuire ad ovviare alla grave situazione di penuria esistente attualmente nella Comunità …»
paragrafo 14
Nel parere motivato diretto alla Repubblica francese, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, con lettera del 24 marzo 1976, la Commissione faceva presente che:
paragrafo 15
«subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli Stati membri di patate di cui alla voce 07.01 A HI b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata dal FORMA, e per di più non rilasciando immediatamente le vidimazioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 34, n. 1, del trattato CEE.»
paragrafo 16
La Commissione invitava la Repubblica francese ad adottare i provvedimenti necessari onde conformarsi al suddetto parere motivato nel termine di 15 giorni.
paragrafo 17
Con lettera del 22 giugno 1976, la Rappresentanza permanente della Francia scriveva alla Commissione:
paragrafo 18
«… le perturbazioni manifestatesi sul mercato nel 1975, a seguito della penuria del prodotto in questione, avevano indotto il mio governo a ricorrere ad un controllo statistico delle esportazioni in questo settore ed a salvaguardare le tradizionali correnti di scambio. Non si può ritenere che questo mezzo eccezionale, utilizzato in mancanza di disposizioni comunitarie adeguate, porti a restrizioni quantitative degli scambi. Va osservato, in proposito, che i quantitativi esportati dalla Francia nel 1975 sono stati superiori a quelli del 1974 e che il calo molto rilevante del volume delle esportazioni nei primi mesi del 1976 si spiega non già come l'effetto dei dispositivi messi in atto il 25 ottobre 1975, bensì esclusivamente con la mancanza di disponibilità. Il mio governo tiene infine a precisare che gli operatori possono attualmente esportare senza alcuna formalità …»
paragrafo 19
Con telex 29 giugno 1976 diretto alla Rappresentanza permanente francese, la Commissione chiedeva a quest'ultima di precisare quanto segue:
paragrafo 20
«… vogliate indicare agli uffici della Commissione, nel termine di 3 giorni se … il governo francese ha abrogato o ha fatto il necessario per abrogare (con la pubblicazione, nel Journal Officiel della Repubblica francese, d'un avviso successivo) l'“Avis aux exportateurs de certaines catégories de pommes de terre à destination de tous pays”, pubblicato nel Journal Officiel del 25 giugno 1975, e precisare la data in cui detta abrogazione deve avere effetto.»
paragrafo 21
Questo invito restava senza risposta.
paragrafo 22
Il 20 gennaio 1976, col regolamento CEE n. 128 (GU 1976, n. L 14, pag. 6), il Consiglio sospendeva i dazi della tariffa doganale comune per le patate.
paragrafo 23
Il 17 febbraio 1976, col regolamento n. 348 (GU 1976, n. L 43, pag. 14) relativo a misure da adottare in conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento di patate, il Consiglio
paragrafo 24
«considerando che la situazione [di penuria col conseguente rischio di aumento del costo della vita] è aggravata dalle esportazioni di patate verso i paesi terzi e che in alcuni di questi esse sono incentivate mediante sovvenzioni all'importazione; che, per garantire l'approvvigionamento della Comunità, è pertanto necessario istituire, a titolo temporaneo, una tassa all'esportazione di questo prodotto verso i paesi terzi»,
paragrafo 25
prevedeva la riscossione di una tassa di 25 u.c. per q.le all'esportazione dei medesimi prodotti.
paragrafo 26
Con atto depositato in cancelleria il 17 luglio 1976, la Commissione ha adito questa Corte, a norma dell'art. 169, 2o comma, del trattato CEE, in merito all'inosservanza del trattato da parte della Repubblica francese.
paragrafo 27
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli altri Stati membri di patate di cui alla voce 07.01 A III b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione vidimata in via preliminare dal FORMA, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 34 del trattato CEE; condannare la Repubblica francese alle spese.
paragrafo 3
La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare che subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli altri Stati membri di patate di cui alla voce 07.01 A III b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata in via preliminare dal FORMA, la Repubblica francese non è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 34 del trattato CEE; condannare la Commissione alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1) La qualificazione del provvedimento francese come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione

paragrafo 1
La Commissione sostiene che il provvedimento francese costituisce una violazione patente dell'art. 34, n. 1, del trattato CEE. In proposito essa si basa principalmente sulla sentenza di questa Corte nella causa International Fruit Company/Produkt-schap voor Groenten en Fruit (Racc. 1971, pag. 1107), secondo la quale l'imporre nei rapporti intracomunitari «sia pure formalmente, la condizione della licenza d'importazione o di esportazione o altra condizione simile» costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.
paragrafo 2
A suo avviso, tra il provvedimento francese e quello condannato dalla Corte nella suddetta causa, non vi è differenza se non per quanto riguarda la denominazione. Una licenza ed una dichiarazione vidimata in via preliminare sono in pratica la stessa cosa. La sola esistenza di siffatte formalità comporta per gli esportatori una complicazione dell'iter amministrativo, nonché ritardi.
paragrafo 3
Anche se è lecito ad uno Stato membro compilare statistiche relative ai movimenti di patate, ciò non può tuttavia esser fatto servendosi di misure equivalenti a restrizioni quantitative. L'esigere una dichiarazione d'esportazione vidimata in via preliminare si risolve nella negazione del diritto alla libera circolazione: l'inosservanza di questa condizione rende infatti impossibile l'esportazione.
paragrafo 4
In realtà il provvedimento francese non era una semplice formalità. Dai bollettini d'informazione risulta l'effettiva portata del procedimento. Questi bollettini settimanali sono concepiti e realizzati dalla Divisione dell'informazione, delle relazioni pubbliche e della documentazione del ministero dell'agricoltura. La definizione ivi contenuta è stata confermata dalle informazioni che la Commissione ha potuto raccogliere negli ambienti professionali interessati.
paragrafo 5
Le statistiche dalle quali risulta che le esportazioni di patate negli altri paesi membri sono aumentate dopo l'adozione del provvedimento si spiegano con la situazione di penuria e con un rilevante aumento della domanda in taluni paesi. Non vi è nessun elemento da cui si può desumere che, in mancanza del provvedimento francese, il volume delle esportazioni non sarebbe stato ancora maggiore. In realtà, queste statistiche sono inconferenti (cfr. causa Commissione/Repubblica federale di Germania, Racc. 1975, pag. 181).
paragrafo 6
Per quanto riguarda la prova, le esigenze sono minime nel caso in cui ci si trovi in presenza di una disciplina identica, in sostanza, ad un'altra già riconosciuta incompatibile con gli artt. 30 e seguenti del trattato. Tuttavia la Commissione ritiene di aver dimostrato che il provvedimento francese aveva lo scopo e l'effetto di limitare le esportazioni. Se è vero che il sistema di controllo ha avuto un effetto regolatore sull'esportazione, limitando la parte destinata ai paesi terzi, ciò sta tuttavia a dimostrare che questo sistema, applicato indistintamente e alle medesime condizioni rispetto ai paesi terzi e agli Stati membri, è atto ad avere il medesimo effetto restrittivo sulle esportazioni in questi ultimi Stati, quanto meno in taluni di essi, tenuto conto delle preferenze nel rilascio delle dichiarazioni d'esportazione.
paragrafo 7
La Repubblica francese oppone che l'avviso agli esportatori è semplicemente un provvedimento di controllo statistico privo di effetto sugli scambi e, pertanto, perfettamente compatibile con l'art. 34. Essa sostiene che i dati contenuti nei bollettini d'informazione non possono evidentemente prevalere sulla posizione ufficiale del governo francese, quale veniva comunicata a due riprese alla Commissione. Le formalità, infatti, erano automatiche e non avevano altro scopo se non quello di rendere note le intenzioni degli esportatori relative alla vendita.
paragrafo 8
L'avviso agli esportatori era atto a risolvere provvisoriamente la situazione di penuria di cui trattasi, ed inoltre esso si è mantenuto molto al di qua della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal regolamento del Consiglio n. 348/76, il quale ammette infatti la possibilità che detti Stati vietino l'esportazione di patate nei paesi terzi. L'attuazione medesima di una siffatta disposizione presuppone l'esistenza di strumenti adeguati di controllo delle correnti commerciali. Le caratteristiche dell'offerta (molteplicità di produttori isolati e molto scarsamente organizzati) non consentono di stabilire a priori quali siano le intenzioni relative all'esportazione a seconda che si tratti di Stati membri o di paesi terzi. Contestare la legittimità del provvedimento di controllo statistico di cui è causa si traduce in realtà nell'annullare l'effetto utile della summenzionata disposizione del regolamento n. 348/76 e quindi nel vietare qualsiasi azione concreta intesa a tutelare gli scambi intracomunitari.
paragrafo 9
La Corte di giustizia, giustamente, non ha mai considerato incompatibile col diritto comunitario l'esistenza di mezzi di accertamento delle realtà economiche. Nelle cause riunite International Fruit si trattava solo del rilascio delle licenze d'importazione o d'esportazione o di qualsiasi altro procedimento analogo. È evidente che un sistema di controllo statistico nulla ha a che vedere con un procedimento analogo al rilascio di una licenza d'esportazione.
paragrafo 10
L'avviso di cui è causa, in quanto provvedimento di puro controllo statistico, non è quindi affatto incompatibile con l'art. 34 del trattato CEE. Basta riferirsi alle statistiche del commercio estero francese relative alle patate per vedere immediatamente che il provvedimento criticato, lungi dall'avere in pratica effetti restrittivi — indipendentemente dal fatto ch'essi siano diretti o indiretti — sugli scambi intracomunitari, ha consentito di aumentarne in misura molto rilevante il volume. Nel periodo durante il quale il sistema di cui è causa è stato applicato, la Francia ha infatti fornito agli altri Stati un volume di patate superiore del 34 % a quello ch'essa aveva fornito loro in altri momenti e la percentuale delle esportazioni negli Stati membri è aumentata dal 64 all'83 %.
paragrafo 11
Nella causa 12/74 Commissione/Repubblica federale di Germania, la Corte ha infatti dichiarato che «il divieto non colpisce soltanto i provvedimenti che di fatto riducono le importazioni dei prodotti considerati, ma anche quelli che semplicemente sono atti ad ostacolare importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero». Secondo questa sentenza è almeno necessario provare che i provvedimenti possano costituire un ostacolo. Nel caso di specie occorre quindi addurre la prova positiva che l'avviso di cui è causa ha avuto un effetto potenzialmente restrittivo sugli scambi delle patate.
paragrafo 12
La Commissione non ha adempiuto l'obbligo che le incombeva relativamente all'onere della prova.
paragrafo 13
Il governo francese propone alla Corte di dichiarare che, non avendo effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, il provvedimento criticato non è affatto incompatibile con l'art. 34 del trattato CEE.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2) Giustificazione del provvedimento francese rispetto agli artt. 38-44 del trattato

paragrafo 1
La Repubblica francese aggiunge alcune osservazioni in proposito e a tal fine essa ammette, in via del tutto ipotetica, che l'avviso di cui è causa avesse realmente effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.
paragrafo 2
Il problema giuridico è in questo caso sottile, giacché trattasi di determinare con esattezza qual è il diritto che va applicato ad un prodotto agricolo non ancora sottoposto ad un'organizzazione comune di mercato.
paragrafo 3
Proponendo l'applicazione incondizionata dell'art. 34 per quanto riguarda la patata, la Commissione considera questo prodotto come un prodotto industriale puro e semplice, malgrado le disposizioni dell'art. 38, n. 3 del trattato.
paragrafo 4
Una difficoltà sussiste in quanto l'applicazione degli artt. 39-46 del trattato presuppone in linea di principio, che il Consiglio abbia adottato le necessarie disposizioni di diritto derivato. La difficoltà originata dal ritardo del Consiglio nel compiere gli atti previsti dal trattato veniva esaminata da questa Corte nella causa Reyners (2/74), Van Binsbergen (33/74) e Charmasson (48/74).
paragrafo 5
Risulta dalle relative sentenze che l'inerzia del Consiglio non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni del trattato che interessano nella fattispecie. Ciò significa che devono applicarsi non solo i principi relativi alla libera circolazione, ma anche le eccezioni, del pari previste dal trattato, ai suddetti principi.
paragrafo 6
La Repubblica francese osserva che, in materia di libera prestazione di servizi, la Corte ha dichiarato che «non si possono … considerare incompatibili col trattato i requisiti specifici che il prestatore deve possedere in forza di norme sull'esercizio della sua professione … giustificate dal pubblico interesse» (sentenza Van Binsbergen, punto n. 12 della motivazione).
paragrafo 7
Se è vero che la sentenza Charmasson si è limitata a dichiarare che un prodotto, la banana, non costituente oggetto di un'organizzazione di mercato, era sottoposto alle disposizioni dell'art. 33, ciò non trova la sua ragione nel fatto che la Corte ritenesse che il titolo II non si applicasse a detto prodotto, ma si spiega con la circostanza che l'art. 38, n. 2, fa implicitamente riferimento al suddetto art. 33.
paragrafo 8
Il regime giuridico da applicare ai prodotti agricoli per i quali il Consiglio non ha emanato alcun atto specifico, è costituito da tutte le disposizioni del trattato rilevanti nella fattispecie, ivi compresi i principi e le eccezioni, così come tali disposizioni sono state interpretate dalla Corte di giustizia.
paragrafo 9
Nel caso in esame, le disposizioni del trattato prevedono due tipi di eccezioni al principio della libera circolazione.
paragrafo 10
Le prime di tipo strutturale, cioè permanenti, giustificate dalla natura particolare dei prodotti di cui trattasi. La Repubblica francese menziona:
paragrafo 11
il regime di organizzazioni di produttori istituito dal regolamento n. 159/66, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli: pur essendo applicato in un momento assai remoto rispetto a quello degli scambi intracomunitari, tale sistema ha cionondimeno — sia pure in via indiretta o potenziale — effetti equivalenti a restrizioni quantitative. Il regime delle quote di vendita e di produzione dello zucchero (regolamento n. 3330/74) o delle quote di pesca (sentenza della Corte nelle cause riunite 3, 4 e 6/76), regimi che hanno anch'essi, incontestabilmente, un effetto restrittivo sugli scambi, come la Corte ha altresì statuito nella causa 190/73 relativa al contingentamento della produzione di bulbi di giacinti.
paragrafo 12
Altre eccezioni al principio della libera circolazione, ammesse dal diritto comunitario, sono di tipo congiunturale:
paragrafo 13
in generale tutti i sistemi d'intervento che hanno, in via accessoria, l'effetto d'influenzare sia pure indirettamente gli scambi intracomunitari; le azioni specifiche destinate a far fronte ad uno squilibrio temporaneo del mercato, come ad esempio la sovvenzione aggiuntiva per i semi di colza e di ravizzone lavorati in Italia (regolamento 876/67 del Consiglio 20 novembre 1967, n. 976), concessa per attenuare gli squilibri provocati dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi e di cui la Corte ha ammesso la liceità nella causa 153/73.
paragrafo 14
Il diritto comunitario ha ben previsto, per i prodotti agricoli, la possibilità di attribuire la preminenza, in caso di tensione congiunturale, a tale o tal altro degli obiettivi di cui all'art. 39 rispetto a quello della libera circolazione: causa 5/73, Balkan Import-Export/Hauptzollamt Berlin-Packhof (Racc. 1973, pag. 1091, punto n. 24).
paragrafo 15
Trattandosi di patate, la Corte potrebbe agevolmente ammettere che il governo francese si è limitato a dare la prevalenza, in via temporanea, a due degli obiettivi di cui all'art. 39 — sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori — rispetto all'obiettivo della libera circolazione, stabilito altrove.
paragrafo 16
Non si può trarre argomento dalla circostanza che i provvedimenti di cui è causa sono stati adottati dalla Francia, e non da un'istituzione comunitaria. Né si può considerare l'origine, nazionale o comunitaria, del provvedimento ritenuto restrittivo, come discriminante del diritto da applicare alla restrizione. Nel caso in cui una materia sia già disciplinata dal diritto comunitario derivato, gli Stati membri non possono intervenire. È lecito ritenere che il diritto derivato abbia per l'appunto lo scopo di chiarire e precisare per il caso singolo le eccezioni previste in via molto generale dal trattato. Di conseguenza, se gli Stati membri estendessero unilateralmente queste eccezioni, si potrebbe giustamente pensare ch'essi vanno al di la di ciò che è stato a ragion veduta previsto dal Consiglio.
paragrafo 17
L'esistenza medesima di questo diritto derivato produce l'effetto di attuare altresì un trasferimento di competenze. Ove il diritto derivato abbia determinato una politica comunitaria, gli Stati membri non possono più adottare misure di intervento concorrenti o complementari (causa 31/74, Galli, Racc. 1975, pag. 47).
paragrafo 18
Nell'altra ipotesi, quella in cui il diritto derivato, anche se previsto, non esiste ancora, il criterio dell'origine nazionale o comunitaria della misura è del tutto privo di senso. Dal momento che la materia non è divenuta comune, gli organi comunitari non sono competenti ad adottare fra l'altro le misure di intervento congiunturali necessarie. Non sussiste alcuna possibilità di scelta. L'intervento è nazionale o non lo è.
paragrafo 19
L'iter logico seguito dalla Commissione porterebbe ad un assurdo: quello di considerare le patate come un prodotto agricolo o industriale, a seconda che la misura d'intervento sia comunitaria o nazionale.
paragrafo 20
Ammettere la liceità dell'intervento nazionale giusta le disposizioni del titolo II sarebbe la sola soluzione valida.
paragrafo 21
La sentenza Van Binsbergen, che riconosce agli Stati membri la possibilità di limitare la libera circolazione delle persone in relazione a «requisiti specifici», pone bene in evidenza che la Corte stessa ha inteso risolvere la questione in tal senso: la presente causa rientra nell'ambito di una giurisprudenza già consolidata.
paragrafo 22
Dal punto di vista dell'opportunità, trattandosi di pochissimi prodotti agricoli non ancora sottoposti ad organizzazione comune di mercato, la portata pratica di una siffatta soluzione è molto limitata. Essa non presenta quindi un effettivo pericolo per il mercato comune.
paragrafo 23
D'altra parte, dal punto di vista del diritto, sia le limitazioni della libera circolazione imposte dagli Stati membri in casi particolari, sia quelle imposte in via generale dal Consiglio, restano soggette al controllo della Corte di giustizia cui spetta, in definitiva, valutare se esse siano o meno compatibili col titolo II, 2a parte del trattato.
paragrafo 24
Secondo la Commissione è proprio dell'ordinamento giuridico comunitario il fatto che uno Stato membro non possa far valere l'eventuale mancanza di provvedimenti comunitari o l'eventuale mancato esercizio del potere da parte delle istituzioni onde giustificare l'adozione di una disciplina interna incompatibile con le norme del trattato.
paragrafo 25
L'inerzia delle istituzioni comunitarie potrebbe tanto meno essere eccepita a sostegno dell'adozione o del mantenimento in vigore del provvedimento del governo francese, in quanto disposizioni comunitarie sarebbero state per l'appunto adottate onde far fronte alla situazione di penuria di patate verificatasi nella Comunità ed alle difficoltà d'approvvigionamento che ne sono derivate.
paragrafo 26
Dopo la fine del periodo transitorio, norme particolari per i prodotti agricoli sarebbero state se mai concepibili unicamente nell'ambito della politica agricola comune che doveva essere definita al più tardi alla fine del suddetto periodo.
paragrafo 27
Tuttavia, le norme specifiche in materia d'agricoltura non possono, in linea di principio, incidere sulle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci. Dette norme s'impongono anche al legislatore comunitario, nell'attuazione della politica agricola comune. Esse s'impongono a maggior ragione nel caso di provvedimenti interni che gli Stati membri possano eventualmente adottare in merito ai prodotti agricoli.
paragrafo 28
Salvo il caso di circostanze del tutto eccezionali, quali ripercussioni di avvenimenti monetari, le disposizioni del trattato in materia di agricoltura non offrono alle istituzioni comunitarie la possibilità di adottare provvedimenti che sfuggono all'osservanza di tali norme.
paragrafo 29
La libera circolazione delle merci costituisce la base e l'essenza medesima di un mercato unico, quale la politica agricola comune ha lo scopo di realizzare per i prodotti agricoli. I sistemi d'intervento rientrano nel novero delle misure per le quali l'art. 40, n. 3, del trattato stabilisce espressamente ch'esse possono essere ammesse nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato, onde raggiungere gli obiettivi definiti dall'art. 39. Siffatte misure, destinate all'organizzazione della produzione ed alla disciplina dei mercati ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi, non incidono affatto sull'unità del mercato comunitario, giacché, come prescrive espressamente l'art. 40, n. 3, 2o capoverso del trattato, esse devono soddisfare l'esigenza della parità di trattamento in cui si concreta il principio della libera circolazione nel settore della politica agricola comune.
paragrafo 30
Nessuno degli interventi comunitari può considerarsi come un atto che pregiudichi la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità, né come misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.
paragrafo 31
Si deve tener conto della fase del circuito economico nell'ambito della quale le disposizioni comunitarie producono i loro effetti. Tali interventi sono attuati molto prima degli scambi comunitari. Essi riguardano la fase della produzione delle merci considerate, non quella della distribuzione.
paragrafo 32
Anche ammesso che gli interventi comunitari in agricoltura possano influenzare indirettamente gli scambi, esse non incidono sulla libertà di detti scambi nell'ambito della Comunità. Esse non infrangono l'unità del mercato comune e non costituiscono barriere intracomunitarie.
paragrafo 33
Non sussiste quindi nulla di comune tra siffatti provvedimenti e quelli che tendono ad isolare un mercato nazionale nell'ambito del mercato comune, come l'applicazione di un regime nazionale di licenze d'importazione e d'esportazione negli scambi tra gli Stati membri.
paragrafo 34
Le norme relative alla libera circolazione delle merci s'applicano automaticamente ed integralmente alle azioni degli Stati membri relative ai prodotti agricoli, tanto per quelli già soggetti ad un'organizzazione comune di mercato, quanto per quelli che non costituiscono ancora oggetto di una siffatta organizzazione: per quanto riguarda i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente fra gli Stati membri, dato che gli artt. 39-46 non contemplano deroghe all'art. 16 del trattato, il divieto che colpisce i dazi doganali all'esportazione e le tasse d'effetto equivalente è direttamente efficace per tutti i prodotti, con decorrenza dal 1o gennaio 1962(Cadsky/Istituto nazionale per il commercio estero, Racc. 1975, pag. 281).
paragrafo 35
Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda le disposizioni che vietano le misure d'ef fetto equivalente a restrizioni quantitative (cause riunite 3, 4 e 6/76, Kramer, Racc. 1976, pag. 1279).
paragrafo 36
La Commissione richiama inoltre la sentenza 91/75, Hauptzollamt Landau/Miritz, relativa all'art. 37, n. 4.
paragrafo 37
Essa sottolinea la differenza sostanziale tra i provvedimenti nazionali e quelli che la Comunità può adottare nell'ambito della politica agricola comune. Tale differenza non dipende tanto dall'origine dei provvedimenti: essa deriva dalla loro natura, tenuto conto degli obiettivi cui essi possono tendere e dell'estensione del loro ambito d'applicazione. Ammesso che si debbano fronteggiare rischi di perturbazione del mercato di un prodotto, come quelli che derivano da una situazione di penuria o da difficoltà d'approvvigionamento, una cosa sarebbe adottare provvedimenti comunitari vigenti per tutti gli Stati membri e diretti ad incidere sulla situazione complessiva in considerazione del mercato comunitario del prodotto di cui trattasi, ed un'altra ammettere la possibilità che uno Stato membro adotti provvedimenti interni che, non potendo necessariamente applicarsi se non nel territorio di detto Stato, potrebbero risolvere le difficoltà nell'ambito di un solo mercato nazionale.
paragrafo 38
Le norme generali del trattato in materia di libera circolazione delle merci si applicano integralmente ai prodotti agricoli, anche nel caso in cui si tratti di prodotti che, come le patate, non hanno ancora costituito oggetto di un'organizzazione comune di mercato, come si desume dalla sentenza 48/74 (Charmasson/Ministero dell'economia e delle finanze). Quanto la Corte afferma circa l'art. 33 in questa sentenza vale altresì per l'art. 34.
paragrafo 39
Anche in mancanza di un'organizzazione comune di mercato per le patate, il trattato offre agli Stati membri i mezzi per risolvere provvisoriamente le difficoltà esistenti: allo stato attuale del diritto comunitario in materia di commercio estero, le patate rientrano nel novero dei prodotti per i quali gli Stati membri hanno conservato, in forza dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2603/69 (GU 1969, n. L 324, pag. 25), la facoltà di adottare unilateralmente misure restrittive all'esportazione nei paesi terzi. È possibile che l'applicazione di siffatti provvedimenti nazionali di politica commerciale rischi d'essere impedita da deviazioni di traffico. Non si può impedire allo Stato membro di far ricorso all'art. 115 del trattato CEE, qualora siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di detto articolo.

SENTENZA › In fatto › IV — Trattazione orale

paragrafo 1
Nella fase orale del procedimento, il 2 febbraio 1977, hanno svolto osservazioni il sig. Noël Museux per la Repubblica francese e il sig. Amphoux per la Commissione delle Comunità europee. Il sig. Museux ha riassunto la posizione della Repubblica francese in tre quesiti:
paragrafo 2
1. Gli Stati membri sono competenti ad intervenire sul mercato d'un prodotto agricolo che non ha ancora costituito oggetto d'una disciplina comunitaria? 2. La normativa comunitaria vigente in materia di agricoltura autorizza, almeno in talune ipotesi, deroghe al diritto comunitario? 3. L'intervento dello Stato membro sul mercato d'un prodotto che non ha ancora costituito oggetto d'una organizzazione comune può consistere nel concretare, nell'attuare, detto diritto derogatorio?

SENTENZA › In fatto › IV — Trattazione orale › Primo quesito: Competenza degli Stati membri

paragrafo 1
La competenza comunitaria dipende dall'esistenza di norme comuni nella materia di cui trattasi (causa 22/70 Commissione/Consiglio, Racc. 1971, pag. 263). Qualora gli Stati membri dovessero a loro volta essere tenuti a margine dei settori trascurati dalle istituzioni comunitarie, ci si troverebbe in una situazione di vuoto giuridico completo. L'esistenza di un'organizzazione di mercato non vieta agli Stati membri d'intervenire nei settori da essa non disciplinati; è perciò logico, a fortiori, che questa competenza nazionale resta intatta nel caso di mancanza totale di una siffatta organizzazione.

SENTENZA › In fatto › IV — Trattazione orale › Secondo quesito: Possibilità, per quanto riguarda la circolazione dei prodotti agricoli, di deroghe congiunturali alle norme generali

paragrafo 1
Il complesso delle disposizioni del titolo II può comportare una deroga ad una qualsiasi norma del titolo I (cfr. sentenza 17/67, Neumann/HZA Hof-Saale, Racc. 1967, pag. 536, nonché sentenza Interfood/HZA Hamburg causa 92/71, Race. 1972, pag. 242, punto n. 5).
paragrafo 2
Il diritto comunitario, in via generale, ammette in taluni casi un'applicazione elastica delle discipline da esso stesso stabilite, nel caso in cui, in ragione di circostanze transitorie eccezionali, un'applicazione troppo rigida sarebbe dannosa per il mercato comune: vedansi gli artt. 108 e 109 del trattato CEE, nonché le clausole di salvaguardia previste, fra l'altro, dai grandi regolamenti di base in materia agricola.
paragrafo 3
Questo è anche il significato della giurisprudenza relativa agli importi compensatori. Siffatti provvedimenti sono leciti anche nell'ipotesi in cui costituiscano ostacolo all'unità del mercato, giacché, nelle circostanze di cui trattasi, essi soli consentono di salvaguardare gli obiettivi di cui all'art. 39.
paragrafo 4
Per accogliere la tesi del governo francese, è sufficiente applicare al caso di specie la giurisprudenza costante della Corte sulla natura derogatoria del titolo II della seconda parte del trattato CEE. Non è contestato che la grande siccità che ha colpito l'Europa nel 1975 e nel 1976 avesse carattere eccezionale ed abbia provocato conseguenze di estrema gravità. Ci si trova quindi in una delle ipotesi nelle quali il diritto comunitario ammette la deroga di cui agli artt. 38, n. 2, e 33 del trattato.
paragrafo 5
Da queste premesse risulta che gli Stati membri sono competenti ad intervenire nei settori che non hanno costituito oggetto di una disciplina comunitaria, e che il diritto comunitario da applicare in materia di agricoltura autorizza, in ispecie in circostanze come quelle della presente causa, deroghe alle norme generali.

SENTENZA › In fatto › IV — Trattazione orale › Terzo quesito: L'intervento nazionale può consistere nell'attuare questo diritto derogatorio?

paragrafo 1
Ad un neofita del diritto comunitario un tale quesito potrebbe apparire paradossale.
paragrafo 2
Gli Stati membri sono competenti nei settori lasciati vacanti dalla normativa comunitaria. Orbene, in materia agricola il diritto comunitario ha carattere eccezionale nel senso che autorizza deroghe al principio della libera circolazione, ad esempio nel caso di gravi difficoltà congiunturali. Ove siano competenti ad intervenire, gli Stati membri devono quindi applicare tale diritto eccezionale.
paragrafo 3
Secondo la sentenza Charmasson, sono vietate non già tutte le deroghe al principio della libera circolazione, ma soltanto quelle che si fondano sull'esistenza di un'organizzazione nazionale di mercato.
paragrafo 4
A sostegno della propria tesi la Francia richiama le sentenze pronunciate nelle cause riunite 3, 4 e 6/76 Kraemer. In queste cause, la Corte ha ammesso la liceità dei contingentamenti alla produzione dal momento che fossero giustificati da circostanze del tutto eccezionali, e nonostante il fatto che tali misure restrittive fossero state stabilite, non già secondo una procedura comune, ma dagli Stati membri.
paragrafo 5
La Corte non accoglieva la tesi estrema della Commissione, secondo cui l'origine, comunitaria o nazionale, della misura restrittiva deve servire come criterio della sua liceità. Altri argomenti ed altre considerazioni fanno ritenere preferibile un'applicazione molto più sfumata d'un siffatto criterio.
paragrafo 6
Secondo la Commissione, è solo nel caso in cui le istituzioni comunitarie abbiano stabilito una disciplina d'attuazione che le norme eccezionali del titolo II potrebbero essere applicate. Nei settori in cui dette istituzioni non sono pervenute a stabilire tale diritto derivato, il diritto originario vigente non sarebbe, paradossalmente, quello relativo all'agricoltura del titolo II, ma quello relativo ai prodotti industriali del titolo I. Quindi, a seconda che il diritto derivato esista o meno, il prodotto agricolo considerato sarebbe trattato, propriamente, come prodotto agricolo, ovvero fittiziamente, come prodotto industriale.
paragrafo 7
Una siffatta conclusione sarebbe non soltanto poco coerente dal punto di vista logico e giuridico, ma anche pericolosa nella pratica. Se il trattato ha previsto disposizioni specifiche che vanno applicate in materia d'agricoltura, è proprio in quanto gli autori sapevano che questo settore è particolarmente fragile, e che occorreva introdurvi con precauzione le norme del «laisser-faire» e del «laisser-passer», precisamente onde evitare i disordini gravi che possono esservi provocati fra l'altro da situazioni congiunturali come, ad esempio, la situazione climatica eccezionale dell'anno scorso.
paragrafo 8
Il trattato costituisce un tutto indivisibile ed il carattere necessariamente parziale della giurisprudenza della Corte sull'efficacia diretta produce il risultato, a seconda dei casi, che una certa parte di questo tutto fruisce di particolari garanzie quanto alla propria applicazione, mentre un'altra parte rimane in ombra e può vedere, in pratica, la sua attuazione sospesa a tempo indefinito. Inoltre, poiché i criteri dell'efficacia diretta sono, per forza di cose, puramente formali, le disposizioni meglio garantite sono quelle che hanno costituito oggetto della formulazione più semplice, più sommaria, forse più brutale, mentre le disposizioni meno garantite sono quelle la cui redazione è più complessa, cioè quelle che disciplinano le materie più difficili.
paragrafo 9
Rafforzando la portata di talune norme e lasciando che si riduca quella di talune altre, si determina, come osserva la Commissione, una differenza di trattamento che ha per conseguenza, come nella tecnica della caricatura, di alterare profondamente taluni degli equilibri fondamentali del trattato.
paragrafo 10
Al terzo quesito andrebbe risposto con un «sì, ma». Dovrebbe essere una risposta positiva sulla sostanza del problema giacché solo una risposta del genere sarebbe conforme al trattato: essa sola, infatti, consentirebbe di tener conto di quest'ultimo nel suo complesso.
paragrafo 11
Accanto al «sì» dovrebbe esservi il «ma», giacché non si tratta di rimettere in causa la libera circolazione, ma semplicemente di precisare i limiti della sua applicazione in materia d'agricoltura e in proposito, giacché nella fattispecie il Consiglio non ha provveduto a farlo, spetterebbe alla Corte indicare in quale misura e con quali mezzi gli Stati membri possano servirsi delle facoltà di deroga ammesse dal titolo II.
paragrafo 12
L'ambito nel quale gli Stati membri dovrebbero poter esercitare la competenza derogatoria potrebbe essere quello che la giurisprudenza della Corte prevede ordinariamente:
paragrafo 13
un controllo della qualificazione dei fatti, nella fattispecie del carattere effettivamente eccezionale delle condizioni climatiche che avrebbero indotto il governo francese ad adottare il provvedimento di cui è causa; un controllo della proporzionalità del provvedimento adottato rispetto al fine prestabilito.
paragrafo 14
In quest'ordine di idee, la Corte dovrebbe dichiarare:
paragrafo 15
che gli Stati membri sono competenti ad intervenire nei settori che non hanno costituito oggetto di una normativa comunitaria; che il diritto comunitario vigente in materia d'agricoltura autorizza in talune ipotesi, e fra l'altro nel caso di crisi congiunturali, deroghe alle norme generali; che l'intervento nazionale può consistere nell'attuare precisamente tale diritto derogatorio.
paragrafo 16
In risposta a talune domande formulate dalla Corte, il sig. Museux, per la Repubblica francese, ha precisato che il provvedimento di cui è causa si prefiggeva l'obiettivo di conoscere le intenzioni degli esportatori in modo da poter favorire gli scambi comunitari.
paragrafo 17
Il manifesto scopo del provvedimento era quello di frenare l'esportazione nei paesi terzi, a norma dell'art. 1, n. 3 del regolamento comunitario che invitava gli Stati membri ad agire in tal senso (reg. CEE n. 348/76, GU 1976, n. L 43, pag. 14). Per questo motivo, era evidentemente necessario poter conoscere a priori il volume delle esportazioni e di poterle vietare, ed è a questo scopo che erano state effettivamente organizzate delle riunioni.
paragrafo 18
Se è vero che i bollettini d'informazione non fanno distinzioni tra l'esportazione nei paesi terzi e l'esportazione nei paesi membri, il motivo risiede nel fatto che trattasi di bollettini per uso interno, nei quali, cioè, il governo francese presenta provvedimenti in modo ch'essi possano soddisfare talune categorie dell'opinione pubblica; va quindi considerato che il contenuto di questi bollettini non riflette la posizione ufficiale del governo francese.
paragrafo 19
Il fine statistico del provvedimento è accompagnato dalla possibilità di limitare, cioè di vietare, l'esportazione nei paesi terzi, in conformità all'invito contenuto nel regolamento comunitario. Divieti d'esportazione avevano dovuto essere stabiliti a più riprese, in un certo numero di casi ma erano state vietate solo le esportazioni nei paesi terzi.
paragrafo 20
Rientra nelle intenzioni degli autori del provvedimento il vietare anche le esportazioni negli Stati membri, qualora le merci finiscano per essere vendute nei paesi terzi. La Repubblica francese non è in grado di dire se abbia effettivamente avuto luogo una deviazione di traffico. Ove si fosse verificato un aumento molto sensibile del flusso delle esportazioni in uno Stato membro determinato ed ove, nello stesso tempo, si fosse potuto accertare, a mezzo di statistiche doganali, che le esportazioni di patate in detto Stato erano aumentate in maniera eccezionalmente rilevante, le autorità francesi avrebbero potuto trarne le relative conseguenze.
paragrafo 21
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 marzo 1977.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/4 In seguito al forte calo della produzione di patate verificatosi nel Nord dell'Europa nel 1976, il governo francese, con un provvedimento pubblicato nel Journal Officiel il 25 ottobre 1975, subordinava l'esportazione di patate, e precisamente delle patate diverse da quelle novelle e da quelle destinate alla produzione di fecola, alla presentazione della suddetta dichiarazione. Nei «Bollettini d'informazione» nn. 702 e 703, dell'8 e 15 novembre 1975, il ministero francese dell'agricoltura precisava che detto provvedimento tendeva a «frenare» ed a «regolarizzare» l'esportazione di patate e che un contingente sarebbe stato fissato settimanalmente, dal ministero dell'economia e delle finanze, «pour la délivrance des demandes d'exportation». Il Bollettino d'informazione n. 703 fa cenno, più particolarmente, di un sistema di contingenti la cui entità doveva essere determinata in funzione dell'andamento dei mercati, in modo da soddisfare di preferenza la domanda di vari Stati, fra cui due Stati membri della Comunità.
paragrafo 3
5/7 Prima di adottare il provvedimento di cui è causa, la Repubblica francese informava con telex la Commissione della sua intenzione di sottoporre l'esportazione di patate ad un procedimento di «sorveglianza», precisando che alle relative formalità sarebbe stato dato seguito automaticamente. Ritenendo che il provvedimento francese avesse non solo lo scopo di sorvegliare il mercato alla frontiera comunitaria, ma di controllare anche gli scambi intracomunitari e che inoltre, esso veniva imposto in realtà dalla Repubblica francese come un procedimento d'autorizzazione e di contingentamento, la Commissione promuoveva il procedimento di cui all'art. 169 del trattato di Roma. Nella risposta al parere motivato notificatogli dalla Commissione il 24 marzo 1976, il governo francese precisava che il provvedimento aveva per quanto riguarda l'esportazione negli Stati membri, scopi semplicemente statistici.
paragrafo 4
8/10 Dinanzi a questa Corte, la Repubblica francese ha fatto presente che, trattandosi di un controllo statistico, non si può parlare di misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione dagli Stati membri ai sensi dell'art. 34. Essa ha sostenuto che il contenuto dei bollettini d'informazione destinati ad «uso interno», cioè a «soddisfare determinate categorie dell' opinione pubblica», non può prevalere sulla posizione ufficiale del governo francese secondo cui, relativamente agli scambi intracomunitari, le relative formalità avrebbero avuto seguito automaticamente. Queste spiegazioni lasciano tuttavia insoluta la questione della portata obiettiva del provvedimento adottato dalle autorità francesi.
paragrafo 5
11/13 Nell'avviso agli esportatori e nei bollettini d'informazione non sussiste alcun elemento atto ad indicare che le esportazioni negli Stati membri siano trattate in maniera diversa dalle esportazioni nei paesi membri. Quanto a questi ultimi, non è d'altro canto contestato dal governo francese che il provvedimento di cui è causa avesse lo scopo e l'effetto di frenare le esportazioni. Anzi, il titolo stesso del provvedimento di cui è causa («Avis aux exportateurs de certaines catégories de pommes de terre à destination de tous pays») non poteva far ritenere, negli ambienti interessati, che l'atto riguardasse esclusivamente le esportazioni nei paesi terzi.
paragrafo 6
14/16 Come è stato affermato da questa Corte nella sentenza 15 dicembre 1971, pronunziata nelle cause riunite 51 e 54/71 (International Fruit Company/Produktschap voor Groenten en Fruit, Racc. 1971, pagg. 1107-1116), a parte le eccezioni previste dallo stesso diritto comunitario, gli artt. 30-34 non consentono che, nei rapporti intracomunitari, vengano applicate norme interne le quali dispongano, sia pure formalmente, la condizione della licenza di importazione o di esportazione, o altra condizione simile. Perciò, anche se, per gli scambi intracomunitari, il visto del FORMA veniva apposto immediatamente e per tutti i quantitativi richiesti, e se lo scopo del provvedimento non era, in effetti, se non quello di conoscere le intenzioni degli esportatori, trattasi di una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione. L'imposizione di qualsiasi speciale formalità all'importazione, per il ritardo ch'essa determina e l'effetto dissuasivo ch'essa ha sugli esportatori, costituisce infatti un ostacolo per gli scambi.
paragrafo 7
17/19 In subordine, la Repubblica francese fa presente che, in mancanza di provvedimenti comunitari adeguati e per un prodotto agricolo che non rientra ancora in un'organizzazione di mercato, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga alle norme generali, cioè alle norme sulla libera circolazione delle merci di cui agli artt. 39 e seguenti del trattato, purché tali misure derogatorie siano di tipo congiunturale, proporzionate al legittimo scopo perseguito e soggette al controllo giurisdizionale. Anche se l'art. 34 vieta qualsiasi misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione, il provvedimento da essa adottato non andrebbe considerato alla luce del solo art. 34. Dato che le patate sono prodotti agricoli contemplati dagli artt. 38-46 del trattato, il provvedimento di cui è causa si giustificherebbe in forza delle deroghe ammesse da detti articoli rispetto alle norme relative alla libera circolazione delle merci.
paragrafo 8
20/23 L'art. 38, al n. 1, dispone che il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli e, al n. 2, che salvo contrarie disposizioni degli artt. 39-46, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. Dopo la fine del periodo transitorio, le disposizioni degli artt. 39-46 non possono quindi esser fatte valere onde giustificare una deroga unilaterale alle condizioni imposte dall'art. 34 del trattato, neppure per un prodotto agricolo per cui non sia stata ancora attuata un'organizzazione comune dei mercati. Perciò, la mancanza di una siffatta organizzazione non equivale ad un vuoto giuridico che gli Stati abbiano il diritto di colmare; vanno sempre applicati, infatti, gli artt. 39-46 del trattato. È proprio in relazione al trasferimento di competenza ad una comunità ed alla ragion d'essere di tale trasferimento che, a partire dalla fine del periodo transitorio, i problemi come quello del caso di specie non vanno risolti se non con provvedimenti comunitari adottati nell'interesse di tutti i produttori ed i consumatori della Comunità.
punto 1
Con ricorso 16 luglio 1976, la Commissione, a norma dell'art. 169, 2o comma, del trattato CEE, chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli altri Stati membri di patate di cui alla voce 07.01 A III b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata in via preliminare dal «Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles» (FORMA), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato ed in ispecie dall'art. 34.
punto 24
Si deve quindi constatare che subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli altri Stati membri di patate di cui alla voce 07.01 A III b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata in via preliminare dal FORMA, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 34 del trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
25/26 La convenuta è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, dichiara e statuisce: 1o Subordinando, a partire dal 25 ottobre 1975, l'esportazione negli altri Stati membri di patate di cui alla voce 07.01 A III b della tariffa doganale comune alla presentazione di una dichiarazione d'esportazione vidimata in via preliminare dal FORMA, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 34 del trattato CEE. 2o Le spese del giudizio sono poste a carico della convenuta.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Serensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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