Sez. 1, Sentenza n. 10208 del 03/05/2007 (Rv. 597405 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | d.l. n. 26 del 1979, conv. in legge n. 95 del 1979 - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Limiti - Revocatoria fallimentare - Aiuto di Stato - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Il d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, conv., con modif., in legge 3 aprile 1979, n. 95, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è incompatibile con le norme comunitarie - in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 1 dicembre 1998, C-200/97, e 17 giugno 1999, C-295/97, all'ordinanza della stessa Corte 24 luglio 2003, C-297/01 e alla decisione della Commissione 16 maggio 2001, n. 2001/212/CE - non nella sua totalità, ma esclusivamente in relazione a disposizioni che prevedano aiuti di Stato non consentiti ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, tra i quali non può farsi rientrare la previsione dell'azione revocatoria, essendo priva del requisito della specificità, sotto i due profili della selettività e della discrezionalità, che, alla stregua delle decisioni della Corte di giustizia sopra richiamate, caratterizzano gli aiuti di Stato vietati. Né costituisce aiuto di Stato la stessa apertura della procedura di amministrazione straordinaria (senza la quale neppure è prospettabile l'esercizio dell'azione revocatoria), sotto il profilo che la continuazione dell'impresa, con sacrificio di creditori principalmente pubblici, ed altri vantaggi, con oneri supplementari a carico dello Stato o di enti pubblici, conseguano necessariamente all'ammissione alla procedura: infatti nell'amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge n. 95, cit., la continuazione dell'impresa, seppure conseguenza normale, non è conseguenza necessaria dell'apertura della procedura, mentre gli altri vantaggi a carico di risorse pubbliche, individuati dalla sentenza della Corte di giustizia 17 giugno 1999, possono essere disapplicati senza incidere sulla possibilità di una gestione liquidatoria (solo in funzione della quale si giustifica l'azione revocatoria) della medesima procedura. (Nell'affermare il principio di cui alla massima, la S.C. ha precisato che la compatibilità con l'ordinamento comunitario è confermata anche con riguardo ai successivi sviluppi della disciplina dell'amministrazione straordinaria costituiti dall'art. 106 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che proroga la vigenza della legge n. 95 del 1979 per le amministrazioni straordinarie in corso, e dall'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che prevede la sostituzione del commissario straordinario con un commissario liquidatore).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge 12/12/2002 num. 273 art. 7, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)