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Sez. 1, Sentenza n. 30312 del 09/05/2003 Cc. (dep. 18/07/2003) Rv. 226034 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Provvedimento del questore di interdizione all'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Convalida del giudice - Intervallo intercorrente inferiore alle quarantotto ore - Nullità della convalida - Ragione.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226034-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Qualora tra la notificazione del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (ed eventualmente gli impone l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia in concomitanza con esse) e la convalida del g.i.p. intercorra un termine inferiore alle quarantotto ore, è nulla l'ordinanza di convalida, non potendo considerarsi congruo detto termine inferiore per la preparazione di memorie e atti defensionali.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)