Sez. 1, Sentenza n. 5718 del 12/12/2002 Cc. (dep. 06/02/2003) Rv. 223405 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono - Provvedimento del questore - Convalida del giudice deliberata prima della scadenza del termine assegnato all'interessato per la difesa - Illegittimità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
È illegittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore di interdizione dell'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, ove essa intervenga in un termine inferiore a quello indicato nel provvedimento medesimo. (Nella specie, in cui nel provvedimento notificato all'interessato, quest'ultimo era stato avvisato che aveva facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice entro 48 ore dalla notificazione, avvenuta alle ore 13.05 del 25 marzo 2002, la convalida era stata disposta il 27 marzo 2002 ad ora non precisata e quindi identificata in orario di ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)