Sez. 1, Sentenza n. 45183 del 27/10/2004 Cc. (dep. 22/11/2004) Rv. 231024 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Provvedimento del Questore che impone l'obbligo di comparizione presso il competente ufficio di polizia in concomitanza con manifestazioni sportive - Convalida del Gip intervenuta prima del decorso del termine assegnato all'interessato per preparare le proprie difese - Illegittimità- - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di tutela della sicurezza pubblica, è illegittima la convalida, da parte del Gip del Tribunale, del provvedimento del Questore - che imponga l'obbligo di presentazione presso il competente ufficio di polizia contestualmente al divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell' art. 6, comma secondo, legge n. 401 del 1989 -, qualora essa intervenga prima che sia decorso il termine assegnato all'interessato per predisporre le proprie difese. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore - con il quale si dava contestualmente avviso all'interessato della facoltà di presentare, entro 48 ore dalla notifica, memorie o altre deduzioni - il giorno successivo alla notificazione del provvedimento, e, quindi, senza il rispetto del termine assegnato all'interessato).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)