Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 30/10/2002 (Rv. 558113 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto - Limitazione al controllo della legittimità dello specifico atto impugnato - Domanda riconvenzionale - Proponibilità - Esclusione - Conseguenze - Accertamento ILOR e IRPEG - Impugnazione - Contestuale richiesta in via riconvenzionale di deduzione dal reddito di una spesa - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il giudizio davanti alle commissioni tributarie ha un oggetto necessariamente circoscritto al controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e, prima, nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi, con conseguente incompatibilità con la struttura del processo - atteso il suo carattere impugnatorio - della domanda riconvenzionale, da chiunque proposta. Ne deriva che il contribuente, in sede di impugnazione di avviso di accertamento dei redditi per IRPEG e ILOR, non può chiedere in via riconvenzionale la deduzione (per l'intero) di una spesa (nella specie, una spesa di interesse artistico ai sensi dell'art. 65 del d. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917), in ordine alla quale non aveva formulato istanza in sede di denuncia dei redditi, né presentato domanda di rimborso chiedendo l'applicazione del beneficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)