Sez. 5, Sentenza n. 7407 del 30/05/2001 (Rv. 547152 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domande riconvenzionali da parte dell'Ufficio finanziario - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Attesa la natura del processo dinanzi alle commissioni tributarie, avente un oggetto circoscritto al controllo della legittimità formale e sostanziale degli atti impositivi impugnati dal contribuente, con indagine sul rapporto tributario delimitata al riscontro della consistenza della pretesa con i medesimi atti fatta valere, è esclusa, in esso, la proponibilità, da parte dell'Ufficio finanziario, di domande riconvenzionali secondo le previsioni di cui agli artt. 36 e 167 cod. proc. civ., non potendosi richiedere al giudice tributario una pronuncia che vada oltre il provvedimento impositivo in concreto emanato o che tenga il posto di un provvedimento ulteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)