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Sez. 5 - , Sentenza n. 48361 del 17/09/2018 Cc. (dep. 23/10/2018) Rv. 274182 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Commissione di più fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento - Disposizione ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. - Qualificazione formale - Circostanza aggravante - Conseguenze - Bilanciamento con le attenuanti – Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274182-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti (Fattispecie in cui vi era stata in altra sentenza irrevocabile un giudizio di equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. e le circostanze attenuanti generiche, e la Corte ha ritenuto illegale l'aumento della pena in continuazione per un'ulteriore autonoma condotta di bancarotta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)