Sez. 5, Sentenza n. 50349 del 22/10/2014 Ud. (dep. 02/12/2014) Rv. 261346 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Commissione di più fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento - Disposizione di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, l. fall. - Qualificazione formale - Circostanza aggravante - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 69 cod. pen. - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 l. fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, affermando la responsabilità dell'imputato in ordine ad un autonomo fatto di reato di bancarotta per distrazione, in continuazione con altri fatti della stessa specie per cui lo stesso imputato era stato condannato in precedenza, e confermando la già decisa equivalenza tra l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo n. 1 l.fall. e l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non ha applicato un aumento di pena per il nuovo fatto di reato. In motivazione la S.C. rileva, d'altra parte, l'utilità dell'esercizio della azione penale in siffatti casi, evidenziandone comunque le ricadute sul piano della condanna al risarcimento del danno cagionato dall'ulteriore fatto di reato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)