Sez. 5 - , Sentenza n. 45360 del 04/10/2019 Ud. (dep. 07/11/2019) Rv. 277956 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Violazione del principio della legalità della pena - Rilevabilità di ufficio - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio l'illegalità della pena quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, non rilevando tuttavia il mero vizio del percorso argomentativo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, con riferimento ad una condanna per bancarotta fraudolenta, l'illegalità della pena principale, in quanto determinata applicando la disciplina della continuazione ex art. 81 cod. pen., e non invece l'art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., e di quella accessoria, in quanto calcolata in misura fissa, anziché ai sensi dell'art. 133 cod. pen., come necessario a seguito della sentenza della Corte cost. n. 222 del 2018).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)