Sez. 5, Sentenza n. 51194 del 12/11/2013 Ud. (dep. 18/12/2013) Rv. 258675 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Commissione di più fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento - Disposizione ex art. 219, comma secondo n. 1, legge fall. - Qualificazione formale - Circostanza aggravante - Conseguenze - Bilanciamento con le attenuanti - Possibilità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)