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Sez. 5, Sentenza n. 21036 del 17/04/2013 Cc. (dep. 15/05/2013) Rv. 255146 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Commissione di più fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento - Disposizione ex art.219, comma secondo n.1 legge fall. - Qualificazione formale - Circostanza aggravante - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 69 c.p.
Stato
decisa il 2013-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255146-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

La configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 n. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)