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Sez. L, Sentenza n. 15244 del 27/11/2000 (Rv. 542188 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Domanda del lavoratore in sede amministrativa - Necessità - Disciplina dell'indennità di disoccupazione - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542188-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini della concessione dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991, l'assicurato deve manifestare la volontà di avvalersi della tutela previdenziale proponendo formale domanda all'ente assicuratore nei termini previsti a pena di decadenza dagli art. 77 e 129 legge n. 1155 del 1936 in materia di disoccupazione involontaria, dato che la specifica disposizione contenuta nel dodicesimo comma del citato art. 7 dispone che l'indennità "è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in quanto applicabile" e che pertanto tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti nella norma istitutiva dell'indennità di mobilità, sicché - più che di "rinvio" da una norma ad un'altra - trattasi di applicazione di una norma nel suo effettivo contesto letterale e sostanziale, senza necessità di dover ricorrere ad alcun procedimento analogico; né è possibile desumere dall'inciso "in quanto applicabile" che debba pur esserci una valutazione di "analogia" fra le ipotesi a confronto, che permetta l'applicabilità della normativa dell'indennità di disoccupazione, poiché, più propriamente, l'inciso in questione vale a rimarcare che - posta la diretta applicabilità all'indennità di mobilità di tutta la normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione - alla generale applicabilità di quest'ultima fanno eccezione quelle disposizioni intrinsecamente incompatibili, per il loro contenuto, con la disciplina generale, derivandone, per esempio, che l'indennità spetti anche ai lavoratori in mobilità che intraprendano lo specifico lavoro rappresentato "da un'attività autonoma o dall'associarsi in cooperativa", in carenza, quindi, del generale requisito della disoccupazione. Peraltro, l'esistenza del termine di decadenza trova conferma nella previsione dell'art. 20 - ter legge n. 135 del 1997, che ha introdotto una "sanatoria" per le domande di concessione dell'indennità di mobilità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si era già avverata la decadenza dal relativo diritto all'indennità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/05/1997 num. 135 art. 20 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)