Sez. L, Sentenza n. 3670 del 27/03/2000 (Rv. 535089 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Domanda del lavoratore in sede amministrativa - Necessità - Esclusione - Disciplina dell'indennità di disoccupazione - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
La concessione dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 è subordinata al solo collocamento in mobilità del lavoratore e non è condizionata alla presentazione di un'apposita istanza; non opera, pertanto, in riferimento alle modalità di erogazione dell'indennità di mobilità, il rinvio disposto dal comma dodicesimo del citato art. 7 alla disciplina sulla disoccupazione involontaria, "in quanto applicabile", che - ex art. 77 e 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155 - condiziona la relativa prestazione ad una formale domanda dell'interessato da presentarsi all'ente assicuratore entro un termine di decadenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 77, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)