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Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 21439 del 12/10/2007 (Rv. 599936 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Dipendenti del Banco di Napoli pensionati al 31 dicembre 1990 - Regime applicabile - Art. 1, comma 55, della legge n. 243 del 2004 - Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera p), della legge n. 421 del 1992 e dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992 in riferimento alla disciplina dell'art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992 rispetto al trattamento pensionistico spettante ex art. 3 del d.lgs. n. 357 del 1990 - Contrasto della norma di interpretazione autentica con gli artt. 3, 102 e 111 Cost. - Configurabilità - Non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità - Rimessione della questione di legittimità costituzionalità dell'art. 1, comma 55, della legge n. 243 del 2004 alla Corte costituzionale.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599936-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica ed effetti retroattivi, ha previsto, "al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi", che l'art. 3, comma 1, lettera p), della legge n. 421 del 1992 e l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 503 del 1992, "devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357" e che alla "assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)