Sez. 6, Sentenza n. 4082 del 24/02/1998 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210215 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione. Istantaneità - Successive dichiarazioni di conferma - Ulteriore violazione della stessa norma - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
La calunnia è reato istantaneo la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione così determinando la possibilità di inizio dell'azione penale a carico di persona innocente; pertanto le eventuali successive dichiarazioni di conferma, senza sostanziali aggiunte o variazione che comportino nuove o diverse incriminazioni, non possano considerarsi come ulteriore violazione della stessa norma ai sensi dell'art. 81 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)