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Sez. L, Sentenza n. 2823 del 28/03/1997 (Rv. 503410 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Cure idrotermali - Fruizione in periodo non coincidente con le ferie - Presupposto - Prescrizione del sanitario pubblico abilitato - Contenuto.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503410-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Ai fini della fruizione delle cure idrotermali in un periodo non coincidente con quello delle ferie è necessario che le suddette cure siano motivatamente prescritte per effettive esigenze terapeutiche (peraltro, non preventive) e riabilitative, nel senso cioè che la certificazione del sanitario pubblico abilitato ad emetterla deve contenere, oltre all'indicazione della patologia riscontrata, una sia pur sintetica motivazione in ordine sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia alla ragione della loro, se non assoluta indifferibilità, quanto meno opportuna tempestività ai fini dell'efficacia delle stesse (nel senso che l'intempestiva fruizione delle cure sarebbe di pregiudizio al raggiungimento di quegli obiettivi terapeutici e riabilitativi perseguiti dal legislatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)