Sez. 3 - , Sentenza n. 930 del 17/01/2017 (Rv. 642701 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – Azione ex art. 29, comma 1, l. 990 del 1969 (applicabile “ratione temporis”) – Prescrizione – Ordinaria decennale – Necessità – Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’azione di regresso prevista dall’art. 29, comma 1, della l. n. 990 del 1969 (applicabile "ratione temporis") è accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta non già al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria a quest’ultimo spettante, ma al termine di prescrizione decennale; tale azione, infatti, si differenzia da quella prevista dal comma 2 del medesimo art. 29, in cui l’impresa designata agisce in surroga dei diritti dell’assicurato e del danneggiato, la quale è, invece, riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, c.c., ed è conseguentemente soggetta al termine breve di prescrizione previsto, rispettivamente, per l’esercizio dei diritti risarcitori o di quelli derivanti dal contratto di assicurazione verso l’impresa posta in liquidazione coatta, salvo il caso di pagamento avvenuto a seguito di giudizio definito con sentenza di condanna, cui si applica l’art. 2953 c.c..
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Civ. art. 1203 lett. 5, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 2, Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)