Sez. L, Sentenza n. 4873 del 05/05/1995 (Rv. 492098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Credito del cedente nei confronti del lavoratore dipendente per i danni arrecati nella negligente esecuzione dei compiti affidatigli - Successione del cessionario - Fondamento - Fattispecie relativa a trasferimento di una separata organizzazione aziendale da un'associazione di imprenditori ad una società di capitali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nel caso di trasferimento di azienda (o di un'unità organizzativa e produttiva dotata di autonomia), configurabile in tutte le ipotesi di mutamento della titolarità dell'impresa, qualunque sia la forma giuridica adottata, il cessionario succede (sulla base di una cessione "ex lege") nella titolarità del credito nei confronti di un lavoratore dipendente per i danni dal medesimo arrecati eseguendo negligentemente i compiti affidatigli, sia ai sensi delle disposizioni generali di cui agli artt. 2558 e 2559 cod. civ. (il credito stesso non avendo carattere personale), sia a norma dell'art. 2112, primo comma, secondo il quale, in caso di trasferimento dell'azienda, il cessionario succede nel contratto di lavoro subentrando nella medesima situazione giuridica del cedente. (Nella specie, un'associazione di imprenditori aveva trasferito ad una società di capitali appositamente costituita la separata organizzazione aziendale a mezzo della quale essa aveva svolto attività di assistenza e consulenza, contabile e finanziaria, nei confronti degli associati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)