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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 3 dicembre 1974, causa 33/74

Decisione
decisa il 1974-12-03
ECLI
ECLI:EU:C:1974:131

Epigrafe

Nel procedimento 33-74, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep, nella causa dinanzi ad esso pendente tra: JOHANNES HENRICUS MARIA VAN BINSBERGEN, residente a Beesel (Paesi Bassi), e BESTUUR VAN DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE METAALNIJVERHEID , (Direzione dell'associazione professionale dell'industria metallurgica) con sede all'Aja, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 59 e 60 del trattato CEE, relativi alla libera prestazione di servizi all'interno della Comunità, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, president; C. Ó Dàlaigh e Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore (relatore), H. Kutscher e M. Sørensen, giudici; avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della causa, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Con sentenza 24 aprile 1972, il Raad van Beroep di Roermond respingeva il ricorso proposto dal sig. J. H. M. van Binsbergen contro la direzione del Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, e vertente sull'applicazione della legge sulla disoccupazione (Werkloosheidswet).
paragrafo 2
Il 5. 7. 1972 il van Binsbergen designava come procuratore ad litem l'avv. M. G. J. M. Kortmann, cittadino olandese, residente nei Paesi Bassi.
paragrafo 3
Il 30 novembre 1973, il vice-cancelliere di questo tribunale informava il Kortmann che la procura non era valida, in quanto, a norma dell'art. 48, n. 1, della Beroepswet (codice che disciplina i tribunali olandesi competenti in materia sociale, promulgato il 2. 2. 1955) il mandato ad litem può venir conferito solo a persone residenti nei Paesi Bassi. Il Kortmann, infatti, aveva nel frattempo trasferito la propria residenza da Zeist (Olanda) a Neeroeteren, in Belgio.
paragrafo 4
Il Kortmann opponeva che la suddetta norma è in contrasto con l'art. 59 del trattato CEE che prevede l'abolizione graduale delle restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno della Comunità.
paragrafo 5
Con ordinanza 18. 4. 1974, il Centrale Raad van Beroep sospendeva il procedimento e deferiva alla Corte di giustizia, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 6
1. Se gli artt. 59 e 60 del trattato CEE siano direttamente efficaci e creino in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare; 2. In caso di soluzione affermativa, sarebbe ulteriormente necessario accertare la portata dei suddetti articoli e, in particolare, dell'ultimo capoverso dell'art. 60.
paragrafo 7
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 15. 5. 1974.
paragrafo 8
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jacques H. J. Bourgeois, il governo irlandese, rappresentato dal sig. Liam J. Lysaght, Chief State Solicitor, e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. W. H. Godwin, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 10
L'attore nella causa principale, rappresentato dal sig. M. G. J. M. Kortmann, il governo della Repubblica federale tedesca, rappresentato dal sig. Erich Bülow, Ministerialdirigent presso il Ministero federale della giustizia, e la Commissione hanno presentato osservazioni orali e risposto a talune domande della Corte all'udienza del 9.10. 1974.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 30. 10.1974.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › A — Sulla prima questione

paragrafo 1
Secondo l'attore nella causa principale, i principi sanciti dalla Corte di giustizia a proposito dell'art. 52 del trattato CEE (sentenza 21. 6. 74 nella causa 2-74 — Reyners) valgono ugualmente per l'art. 59. Questa norma stabilisce, in materia di libera prestazione di servizi, un preciso obbligo di facere, il cui adempimento deve essere agevolato, non già condizionato, dall'attuazione di un programma di misure graduali. Gli artt. 64 e 65 non hanno più il senso originario dopo la scadenza del periodo transitorio; l'art. 65, d'altronde, vieta qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi che comporti una discriminazione fondata sulla residenza. Le norme che, come gli artt. 59 e 60 del trattato, impongono agli Stati membri un obbligo da adempiere entro un dato termine, acquistano efficacia immediata se allo scadere del termine l'obbligo non è stato soddisfatto.
paragrafo 2
Il governo della Repubblica d'Irlanda ritiene invece che gli artt. 59 e 60 del trattato CEE non possano considerarsi immediatamente efficaci — nemmeno alla scadenza del periodo di transizione — salvo le eccezioni espressamente previste dagli altri articoli del capitolo relativo alla libera prestazione dei servizi.
paragrafo 3
La considerazione è corroborata, in particolare, dagli artt. 64 e 65, i quali contengono disposizioni che sono assenti nella disciplina comunitaria del diritto di insediamento.
paragrafo 4
a) Nell'art. 64, gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella stabilita dalle direttive emanate in forza dell'art. 63, n. 2, «quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato». Si è pertanto constatato che la liberalizzazione dei servizi presuppone una profonda analisi politico-economica della situazione interna di ciascuno Stato membro, ed è realizzabile — fatte salve le disposizioni dell'art. 65 — solo nell' ambito delle direttive emanate dal Consiglio e dalle iniziative che gli Stati membri possono adottare a norma dell'art. 64. b) L'art. 65 dispone che, fino a quando le restrizioni alla libera prestazione dei servizi non sono abolite, ciascuno Stato membro le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza. Questa norma può interpretarsi nel senso che, durante il periodo di transizione, le limitazioni stabilite da ciascuno Stato membro alla libera prestazione dei servizi nel suo territorio valgono indistintamente per tutti i cittadini degli altri Stati della Comunità; ciò non significa, però, che ogni Stato membro sia tenuto a trattare i cittadini degli altri paesi della Comunità alla stessa stregua dei propri. In ogni caso, l'art. 65 stabilisce i limiti dell'eventuale efficacia immediata degli artt. 59 e 60. I principi sanciti, in materia di libertà di insediamento, dalla sentenza Reyners non possono applicarsi alle norme relative alla libera prestazione dei servizi. c) Anche se fosse vera l'ipotesi contraria, gli artt. 59 e 60 sarebbero immediatamente efficaci solo nella misura in cui essi vietano qualsiasi limitazione fondata sulla cittadinanza o sulla residenza. L'abolizione delle altre restrizioni alla libera prestazione di servizi presuppone la soluzione dei problemi derivanti dalla disparità tra le leggi vigenti in materia negli Stati membri, tra le condizioni in cui tali servizi sono prestati, e tra i requisiti generali e professionali richiesti (in particolare, per l'esercizio della professione forense). Queste ed altre difficoltà eventualmente esistenti possono essere superate solo mediante l'intervento del Consiglio, a norma dell'art. 63, n. 2.
paragrafo 5
Il governo del Regno Unito sottolinea le numerose analogie esistenti fra le norme del trattato concernenti, rispettivamente, il diritto di insediamento e la libera pre stazione di servizi. Seguendo la falsariga della sentenza Reyners, occorre riconoscere che gli artt. 59 e 60 hanno acquistato efficacia immediata alla scadenza del periodo di transizione, anche se le direttive di cui agli artt. 63, n. 2, e 57, n. 1, in un determinato settore non sono ancora state emanate. Tali direttive hanno una duplice funzione: eliminare, durante il periodo di transizione, gli ostacoli che si oppongono alla libera prestazione di servizi, ed introdurre, nelle legislazioni degli Stati membri, un complesso di norme destinate ad agevolare l'effettivo esercizio di tale libertà, allo scopo di favorire l'integrazione economica e sociale, all'interno della Comunità, nel settore delle attività indipendenti.
paragrafo 6
Quest'ultima funzione è tutt'ora altrettanto importante nel settore delle prestazioni di servizi che in quello della libertà di insediamento. Poiché la prestazione di servizi è, per sua natura, temporanea — mentre l'insediamento ha un carattere permanente — i problemi relativi al controllo ed alla deontologia professionale sono particolarmente rilevanti in questo settore: se si ammette il principio della libera prestazione di servizi, occorre d'altra parte salvaguardare gli interessi di coloro che usufruiscono di tali servizi. Una soluzione soddisfacente in proposito può venir solo da direttive a livello comunitario.
paragrafo 7
Secondo il governo della Repubblica federale tedesca, non vi è difficoltà alcuna a riconoscere all'art. 59 un'efficacia immediata, una volta scaduto il periodo transitorio. Pertanto, il cittadino di uno Stato membro che voglia svolgere un'attività professionale in un altro paese della Comunità (specie nel settore della prestazione di servizi), ha diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini di tale paese. Tra le limitazioni che possono essere stabilite a tale libertà, occorre distinguere quelle dissimulate — che sono vietate — e quelle ammesse, che sono tuttavia destinate ad essere gradualmente abolite mediante il coordinamento delle legislazioni nazionali.
paragrafo 8
A questo proposito, si tratta di stabilire se il requisito della residenza stabilito da uno Stato membro costituisca una limitazione dissimulata, soprattutto se è formulato in maniera così generica che solo i cittadini di tale Stato possono rispondere a tale esigenza. È questo un problema da risolvere caso per caso; anzi, non è escluso che debbano essere emanate direttive, a norma dell'art. 59, per l'abolizione definitiva di qualsiasi limitazione dissimulata, anche dopo la scadenza del periodo di transizione.
paragrafo 9
In conformità alla giurisprudenza della Corte, l'art. 59 va considerato globalmente. La sua applicazione, d'altronde, non è affatto condizionata dall'attuazione di un programma di misure graduali: esso dispone perentoriamente l'abolizione di ogni restrizione alla libera prestazione di servizi. L'art. 64 si è svuotato di ogni contenuto alla fine del periodo di transizione e non osta quindi all'efficacia immediata dell'art. 59.
paragrafo 10
La prima questione va pertanto risolta affermativamente.
paragrafo 11
Secondo la Commissione, il problema dell'efficacia immediata degli artt. 59 e 60 del trattato richiede un esame preliminare del loro tenore e della loro sfera di applicazione. Fatte salve le osservazioni presentate a proposito della seconda questione, possono farsi, per quanto riguarda i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia di efficacia diretta, le considerazioni seguenti:
paragrafo 12
a) gli artt. 59 e 60, 3o capoverso, stabiliscono un principio chiaramente definito: l'art. 59 vieta a ciascuno Stato membro di disciplinare le prestazioni di un servizio da parte di cittadini della Comunità residenti in un altro Stato membro con disposizioni più favorevoli di quelle vigenti per il servizio prestato da coloro che risiedono sul suo territorio. La nozione di «restrizione» ha un significato inequivocabile, come si desume in particolare dall'uso di tale termine nell' art. 62, che costituisce, sensa alcun dubbio, una norma immediatamente efficace. Il giudice nazionale non è tenuto a fon darsi, in merito alle prestazioni di servizi, su criteri diversi da quelli stabiliti da altre norme del trattato, di cui la Corte ha riconosciuto l'efficacia immediata. b) Considerata l'analogia con l'art. 52, all'obbligo sancito dall'art. 59 dovrebbe venir attribuito valore assoluto: a parte l'esigenza della gradualità, non vi sono altre condizioni speciali cui vada soggetta l'esecuzione dell'art. 59. Le eccezioni alla libera prestazione di servizi, di cui all'art. 55 e all'art. 56 sono definite in maniera piuttosto precisa e, in quanto comportano una deroga ai principi generali del trattato, vanno interpretate restrittivamente. Le stesse considerazioni possono farsi anche per il principio stabilito dall'art. 60, 3o capoverso. c) L'adempimento dell'obbligo in esame non è subordinato ad ulteriori provvedimenti adottati dagli Stati membri o dalle istituzioni comunitarie: anche a questo proposito, il combinato disposto dell'art. 59 e dell'art. 60, 3o capoverso, non differisce sostanzialmente dall'art. 52, la cui efficacia immediata è stata ribadita dalla Corte. L'espressione «nel quadro delle disposizioni seguenti» allude ai provvedimenti esecutivi delle istituzioni comunitarie, previsti dall'art. 63. Va ricordato che il Consiglio ha adottato, il 18. 12. 1961, un programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi (GU 1962, pag. 32); in ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte — e in particolare dalla sentenza Reyners — si desume che l'efficacia diretta dell'art. 59 non è subordinata all'emanazione, durante il periodo transitorio, delle direttive di cui all'art. 63, n. 2. L'art. 59 stabilisce un obbligo positivo ben definito, il cui adempimento deve essere agevolato, ma non condizionato, dall'attuazione di un programma di provvedimenti graduali. L'incarico, affidato al Consiglio, di emanare direttive a tal fine, non comporta l'attribuzione a tale istituzione di un potere discrezionale onde garantire l'applicazione del principio della parità di trattamento. d) Alla prima questione presentata dal Centrale Raad van Beroep va risposto, pertanto, nel modo seguente: Gli artt. 59 e 60, 3o capoverso, del trattato CEE hanno, sin dalla scadenza del periodo transitorio, un'efficacia immediata, anche se, in un determinato settore, non sono state adottate le direttive di cui agli artt. 63 e 57.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte › B — Sulla seconda questione

paragrafo 1
L'attore nella causa principale sostiene che l'art. 60, 3o capoverso, ponendo l'accento sul carattere temporaneo della prestazione di un servizio in uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro paese della Comunità, è incompatibile con qualsiasi legge interna che stabilisce il requisito della residenza. D'altronde si deve ammettere che il richiamo alla temporaneità della prestazione di servizi non concerne affatto la frequenza di tali prestazioni.
paragrafo 2
Secondo il governo del Regno Unito, se uno Stato membro prescrive che solo chi è residente può fornire la prestazione di un dato servizio sul suo territorio, prescindendo però dalla cittadinanza, con una norma siffatta non ha violato le disposizioni del trattato, purché tale obbligo risponda ad esigenze obiettive. Ad esempio, sarebbe lecito pretendere il requisito della residenza da coloro che esercitano un'attività comportante dei rischi per la controparte, al fine di tutelare quest'ultima in maniera adeguata.
paragrafo 3
Il governo della Repubblica federale tedesca sottolinea l'importanza dei problemi connessi con l'interpretazione degli artt. 59 e 60, e delle ripercussioni che potranno avere le pronunce della Corte, in particolare per quel che riguarda l'esercizio della professione forense.
paragrafo 4
Le norme fondamentali che disciplinano il diritto di insediamento presentano non poche analogie con quelle concernenti la prestazione di servizi. Come l'art. 52 in materia di libertà di insediamento, gli artt. 59 e 60 ribadiscono, nel settore della libera prestazione di servizi, il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, sancito dall'art. 7 del trattato. Tale interpretazione è confermata, a contrario, dall'art. 67, nonché dalla struttura del trattato: l'art. 66 stabilisce che in materia di libertà di insediamento si applicano gli artt. 55-58, quindi anche l'art. 57. Tale norma stabilisce l'emanazione di direttive onde giungere al reciproco riconoscimento dei diplomi ed al coordinamento delle leggi nazionali che disciplinano l'accesso alla libera professione ed il loro esercizio. Tali provvedimenti di coordinamento, fondati sugli artt. 66 e 57, vanno tenuti distinti dai provvedimenti diretti all'abolizione delle restrizioni alla libera prestazione di servizi, contemplati per il periodo di transizione, dall'art. 63. In linea di massima, non è sufficiente abrogare, in applicazione degli artt. 59 e 63, le restrizioni fondate sulla cittadinanza: è indispensabile — in particolare per quanto riguarda la libera professione — ricorrere a provvedimenti di armonizzazione e coordinamento. In altri termini, le norme interne che limitano o escludono la prestazione di un servizio, se questa implica uno sconfinamento, violano il principio della parità di trattamento di cui all'art. 59 solo nel caso in cui chi presta il servizio in un diverso Stato membro deve sottostare a condizioni più restrittive di quelle previste per i locali. In proposito occorre riconoscere che esistono disposizioni interne le quali, senza stabilire esplicite riserve nei confronti degli stranieri, li pongono, di fatto, in una situazione di svantaggio.
paragrafo 5
Dalla stessa nozione di libera prestazione di servizi, nonché, in particolare, dall'art. 60, 3o capoverso, si desume che sono incompatibili con il trattato tutte le norme che vietano la prestazione di un servizio da parte di chi non è cittadino. Vanno pertanto abolite, in linea di principio, tutte le disposizioni che stabiliscono l'obbligo della residenza nel paese in cui ha luogo la prestazione, purché quest' obbligo non incomba anche ai cittadini di tale paese; ad esempio pare logico un simile requisito per quanto riguarda la professione legale. In taluni casi le limitazioni imposte possono essere indispensabili per l'esercizio dell'attività specifica.
paragrafo 6
Gli artt. 59 e 60 sanciscono il principio della parità di trattamento nel settore della libera prestazione di servizi, ma non prescrivono il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati, ed altri titoli. Essi vietano qualsiasi discriminazione formale nei confronti dei cittadini di altri Stati membri nonché l'imposizione arbitraria di qualsiasi condizione che risulti, di fatto, più svantaggiosa per loro. L'art. 60, 3o capoverso, vieta, in linea di principio, che la prestazione di un servizio sia condizionata dal requisito della residenza; per quanto riguarda talune attività o professioni, sono tuttavia consentite alcune eccezioni, allo scopo di tutelare interessi collettivi particolarmente rilevanti. Secondo la Commissione, il trattato mira ad evitare che la libera prestazione di un servizio sia pregiudicata — direttamente o indirettamente, considerato il destinatario della prestazione, o la prestazione in sé stessa — dal fatto che un'attività è esplicata da chi non è cittadino di uno Stato membro, indipendentemente dalla nazionalità degli interessati. Da questo punto di vista, la libera prestazione di servizi è paragonabile alla libera circolazione delle merci, sancita dagli artt. 12 e 13 del trattato.
paragrafo 7
Nel settore in questione, inoltre, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza. Le disposizioni che stabiliscono il requisito della residenza o del domicilio nel paese in cui il servizio deve essere prestato, contravvengono a tale divieto: tra queste norme rientra l'art. 48, n. 1, della Beroepswet. Questa norma, anzi, pone una limitazione assoluta alla libera prestazione di servizi. Il requisito della residenza o del domicilio è, infatti, incompatibile con la stessa nozione di prestazione di servizi. L'obbligo di eleggere domicilio nei Paesi Bassi, di cui all'art. 90 della stessa legge, non viola invece il divieto dell'art. 59, in quanto non comporta l'obbligo di aver dimorato in precedenza nel paese in cui si deve pre stare il servizio e non si applica ad un'attività economica disciplinata dal trattato. Tale norma, inoltre, non può nemmeno essere assimilata alle restrizioni incompatibili col principio della parità di trattamento fra cittadini di uno Stato membro e persone provenienti da altri paesi della Comunità.
paragrafo 8
Per quanto riguarda la fornitura di servizi che comportano il trasferimento del prestatore nel paese in cui risiede il beneficiario dei servizi stessi, il divieto di restrizioni è sancito dall'art. 60, 3o capoverso, del trattato. Come si desume da tale norma, gli Stati membri non possono stabilire che l'esercizio di un'attività o di una professione da parte di persone residenti in un altro paese della Comunità sia subordinato a condizioni più rigorose di quelle richieste a coloro che risiedono nel territorio dello Stato interessato. Tali restrizioni non si traducono necessariamente in una disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza.
paragrafo 9
Non possono considerarsi «restrizioni» ai sensi dell'art. 59, le disparità degli ordinamenti che provocano restrizioni, specie nel settore della esperienza professionale e delle regole che disciplinano l'esercizio della professione. In tali ipotesi l'ostacolo non è costituito dalla discriminazione praticata da uno Stato membro nei confronti di chi presta il servizio in uno Stato membro diverso. Questo tipo di ostacolo è contemplato dall'art. 57 del trattato che, — sfruttando le disposizioni dell'art. 66, può pure venir applicato ai servizi. Quanto ai provvedimenti applicabili indistintamente a cittadini ed a stranieri, si deve accertare se essi rimangano nell'ambito della funzione che si è inteso attribuire loro.
paragrafo 10
Per quanto riguarda la presente causa, va tenuto presente che gli artt. 59 e 60 del trattato CEE hanno lo scopo — nel contesto della disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi — di abolire qualsiasi limitazione stabilita da uno Stato membro in considerazione del fatto che l'esercizio di una data attività implica lo spostamento da uno Stato all'altro. Tali limitazioni possono essere conseguenza di norme giuridiche o di pratiche restrittive le quali:
paragrafo 11
facciano obbligo alla persona che presta il servizio, di risiedere nel paese in cui egli vuole svolgere la propria attività; comportino una disparità di trattamento fra i cittadini della Comunità che risiedono nel territorio dello Stato in cui il servizio è prestato, e quelli residenti in un altro Stato membro; operino discriminazioni fondate sulla cittadinanza.
paragrafo 12
Pertanto, alla seconda questione va risposto come segue:
paragrafo 13
Nel contesto della normativa del trattato relativa alla libertà della prestazione di servizi, gli artt. 59 e 60 hanno lo scopo di abolire qualsiasi restrizione a tale libertà posta da uno Stato membro a danno di un cittadino di un altro paese della Comunità per il solo fatto che l'attività da esso esplicata comporta lo spostamento da uno Stato all'altro.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 18 aprile 1974, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 1974, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione degli artt. 59 e 60 del trattato CEE relativi alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità.
punto 2
Dette questioni sono state sollevate in via incidentale, nella causa pendente dinanzi al giudice a quo, con riferimento alla legittimazione della persona cui l'attore aveva conferito la procura ad litem.
punto 3
Dal fascicolo processuale risulta infatti che l'attore aveva affidato la difesa dei propri interessi ad un procuratore di nazionalità olandese, ammesso a patrocinare nei giudizi per i quali non è necessaria l'assistenza d'un avvocato.
punto 4
Durante lo svolgimento della causa il citato procuratore ha trasferito la propria residenza dai Paesi Bassi in Belgio. Poiché la legge olandese prevede che solo persone residenti nei Paesi Bassi possono assumere il patrocinio dinanzi al Centrale Raad van Beroep, gli è stata allora contestata la legittimazione a svolgere il suo mandato dinanzi al predetto tribunale.
punto 5
Avendo l'interessato invocato le norme del trattato relative alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto alla Corte due questioni concernenti l'interpretazione degli artt. 59 e 60 del trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulla portata effettiva degli artt. 59 e 60

punto 6
Con la prima questione si chiede alla Corte di interpretare gli artt. 59 e 60 in relazione ad una norma interna che riserva ai soli residenti nel territorio nazionale la facoltà di patrocinare dinanzi a certi tribunali.
punto 7
L'art. 59 stabilisce nel primo comma — che è l'unico rilevante per la questione in esame — quanto segue: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».
punto 8
L'art. 60, dopo aver precisato nel primo e nel secondo comma che cosa s'intenda per servizi ai sensi del trattato, contiene nel terzo comma la seguente disposizione: «Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini».
punto 9
Si tratta perciò di stabilire se la norma secondo cui il procuratore ad litem deve risiedere nello Stato in cui ha da svolgere il proprio mandato sia compatibile col divieto di qualsiasi restrizione alla libera prestazione di servizi, divieto contenuto negli artt. 59 e 60.
punto 10
Fra le restrizioni, di cui gli artt. 59 e 60 prescrivono la soppressione, rientrano tutte le condizioni imposte al prestatore in ragione della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui presta il servizio, quando non sono imposte a coloro che risiedono nel territorio nazionale oppure hanno per effetto d'impedire o d'ostacolare in altro modo l'attività del prestatore.
punto 11
In particolare, il requisito della residenza nello Stato in cui va fornito il servizio può, talvolta, togliere ogni rilevanza pratica all'art. 59, che invece si propone precisamente di eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi da parte di persone non residenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata la prestazione.
punto 12
Tenuto conto delle speciali caratteristiche delle prestazioni di servizi, non si possono tuttavia considerare incompatibili col trattato i requisiti specifici che il prestatore deve possedere in forza di norme sull'esercizio della sua professione — norme in tema d'organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità — giustificate dal pubblico interesse ed obbligatorie nei confronti di chiunque risieda nello Stato ove la prestazione è effettuata. Ciò vale nel caso in cui il prestatore sfuggirebbe a tali norme grazie alla residenza in un altro Stato membro.
punto 13
È, del pari, giusto riconoscere ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività si svolga per intero o principalmente sul territorio di detto Stato, non possa utilizzare la libertà garantita dall'art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull'esercizio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione. Una simile situazione deve infatti venir regolata dalle norme sul diritto di stabilimento e non dalle norme sulla prestazione di servizi.
punto 14
Sulla base dei principi testé enunciati non si può considerare incompatibile con gli artt. 59 e 60 la norma che impone a chi esercita una professione connessa con l'amministrazione della giustizia di stabilire la propria residenza nella circoscrizione di determinati organi giudiziari, quando detta norma appare obiettivamente necessaria per assicurare l'osservanza di disposizioni professionali collegate in particolare col funzionamento della giustizia e col rispetto della deontologia.
punto 15
Diversa è tuttavia la situazione nel caso in cui lo Stato membro non sottoponga la prestazione di determinati servizi ad alcun genere di qualificazione o di disciplina professionale e fissi il requisito della residenza con riferimento al proprio territorio in generale.
punto 16
Se infatti, all'interno d'uno Stato membro, l'esercizio d'una determinata attività è assolutamente libero, pretendere la residenza nello Stato significa imporre una restrizione incompatibile con gli artt. 59 e 60 del trattato, dal momento che il buon funzionamento della giustizia può venir garantito con obblighi meno pesanti, ad esempio prescrivendo l'elezione d'un domicilio ove possano essere indirizzate le comunicazioni giudiziarie.
punto 17
Gli artt. 59, 1o comma, e 60, 3o comma, del trattato CEE vanno pertanto interpretati nel senso che uno Stato non può, esigendo la residenza nel proprio territorio, impedire la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro Stato membro, quando la sua legislazione relativa a determinati servizi non sottoponga la prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione.

SENTENZA › In diritto › Sull'efficacia diretta degli artt. 59 e 60

punto 18
Con la seconda questione si chiede se gli artt. 59, 1o comma, e 60, 3o comma, del trattato CEE siano direttamente efficaci così da creare in capo ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
punto 19
La questione va risolta sulla base del sistema risultante dal capitolo sui servizi, tenendo inoltre conto delle norme sul diritto di stabilimento cui rinvia l'art. 66.
punto 20
La graduale soppressione, durante il periodo transitorio, delle restrizioni di cui all'art. 59 doveva essere effettuata, secondo l'art. 63, in base ad un «programma generale» — che fu poi fissato con decisione del Consiglio 18 dicembre 1961 (GU 1962, pag. 32) — da attuarsi mediante un insieme di direttive.
punto 21
Nel sistema risultante dal capitolo sulle prestazioni di servizi, le direttive adempivano funzioni diverse: la prima di tali funzioni consisteva, durante il periodo transitorio, nell'eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, la seconda nell'introdurre nella legislazione degli Stati membri un complesso di norme volte a facilitare l'esercizio effettivo della predetta libertà, in particolare grazie al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali ed al coordinamento delle disposizioni relative all'esercizio delle attività indipendenti.
punto 22
Spettava ancora alle citate direttive risolvere i problemi specifici derivanti dal fatto che, mancando la residenza, il prestatore avrebbe potuto in parte sfuggire all'applicazione delle norme professionali vigenti nello Stato ove era prestato il servizio.
punto 23
Per quanto concerne la graduale attuazione del capitolo relativo ai servizi, risulta dal combinato disposto della norma generale contenuta nell'art. 8, n. 7, e dell'art. 59 che la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi andava realizzata entro la fine del periodo transitorio, termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme contenute nel trattato.
punto 24
L'applicazione dell'art. 59, subordinata durante il periodo transitorio all'emanazione di direttive, non è più sottoposta, scaduto il predetto termine, ad alcuna condizione.
punto 25
L'art. 59 implica la soppressione di qualsiasi restrizione che colpisca il prestatore d'un servizio in ragione della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui viene fornito il servizio stesso.
punto 26
Perlomeno in relazione al requisito della nazionalità e della residenza, gli artt. 59 e 60 contengono altresì una precisa obbligazione di risultato di cui gli Stati membri non possono ritardare o rifiutare l'adempimento invocando la mancata emanazione delle norme che avrebbero dovuto venir adottate in forza dei poteri attribuiti dagli artt. 63 e 66.
punto 27
Si deve quindi affermare che gli artt. 59, 1o comma, e 60, 3o comma, hanno efficacia diretta e possono venir fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore d'un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio stesso viene fornito.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
28/29 Le spese sostenute dal governo d'Irlanda, dal governo del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Centrale Raad van Beroep, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 18 aprile 1974, afferma per diritto: 1o Gli artt. 59, 1o comma, e 60, 3o comma, del trattato CEE vanno interpretati nel senso che uno Stato non può rendere impossibile, esigendo la residenza nel proprio territorio, la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro Stato membro, qualora la sua legislazione relativa a determinati servizi non sottoponga la prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione. 2o Gli artt. 59, 1o comma, e 60, 3o comma, hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore d'un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio stesso viene fornito.

Firme

Lecourt Ó Dálaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 dicembre 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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