Sez. 2, Sentenza n. 4042 del 06/07/1998 Cc. (dep. 03/08/1998) Rv. 211186 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE | Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato - Archiviazione pronunciata per tardività della querela previa modifica della qualificazione giuridica del fatto - Abnormità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Deve considerarsi abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale, a fronte di una richiesta di archiviazione fondata dal pubblico ministero sull'assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento ed in presenza dell'opposizione della persona offesa, abbia modificato la qualificazione giuridica del fatto, individuando in esso un'ipotesi di reato perseguibile a querela, e quindi disposto l'archiviazione e rigettato l'opposizione sul presupposto della tardività dell'istanza di punizione; tale decisione, infatti, è invasiva delle attribuzioni del pubblico ministero in quanto incide direttamente sull'esercizio dell'azione penale, oltre che lesiva del contraddittorio nei confronti della persona offesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)