Sez. 6, Sentenza n. 45275 del 16/11/2001 Cc. (dep. 19/12/2001) Rv. 221303 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Modifica introdotta dall'art.23 l.16 dicembre 1999, n.479 - Elementi insufficienti e contraddittori - Parametro di riferimento - Inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio - Necessità - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
Il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato - in forza di quanto disposto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.nel testo modificato dall'art.23, comma 1, legge 16 dicembre 1999, n.479 - anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art.425 citato, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.Ne consegue che l'insufficienza o la contraddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale parametro la prognosi dell'inutilità del dibattimento, sicché correttamente deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 com. 3 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 23 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)