Sez. 3, Sentenza n. 920 del 09/02/1980 (Rv. 404353 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - INVOCABILITA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - INVOCABILITA - CONDIZIONI.*
Affinche, nell'impegnare un crocevia, il conducente del veicolo non favorito possa invocare la cosiddetta precedenza cronologica o di fatto, e necessario che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna. Ne consegue che tale precedenza non puo essere invocata in caso di collisione, costituendo questa la prova dell'errore di valutazione di quelle circostanze e, quindi, della colpa del conducente che abbia inteso fruire della precedenza medesima. (Conf 2743/78, mass n 392141).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)