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Sez. 3, Sentenza n. 8245 del 07/11/1987 (Rv. 455857 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - COLLISIONE - IPOTIZZABILITÀ DELLA PRECEDENZA DI FATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455857-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - COLLISIONE - IPOTIZZABILITÀ DELLA PRECEDENZA DI FATTO - ESCLUSIONE.*

Nel caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie, affinché il conducente del veicolo non favorito possa invocare la cosiddetta precedenza cronologica o di fatto, è necessario che le circostanze di tempo e di luogo consentano di evitare incidenti senza che il veicolo favorito sia tenuto ad arresti, rallentamenti o manovre di fortuna. Ne consegue che tale precedenza non può essere invocata in caso di collisione, costituendo questa la prova dell'errore di valutazione di quelle circostanze e, quindi, della colpa del conducente che abbia inteso fruire della precedenza medesima. (Conf 920/80, mass n 404353; (Conf 2743/78, mass n. 392141).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)